Cedu SEZZ. V e I GURBANOV C. ARMENIA E GHAZARYAN E BAYRAMYAN C AZERBAIDJAN 5 OTTOBRE 2023, RICC.7432/17 E 33050/18
Cedu SEZZ. V e I GURBANOV C. ARMENIA E GHAZARYAN E BAYRAMYAN C AZERBAIDJAN
5 OTTOBRE 2023, RICC.7432/17 E 33050/18
Nel primo caso i ricorrenti sono i genitori di un soldato armeno morto negli scontri alla frontiera tra questi due Stati ed il cui corpo fu rinvenuto in Armenia. Non è stato possibile dargli una degna sepoltura secondo i dettami della loro religione, poiché la salma è stata restituita tardivamente. Lamentano di non aver avuto alcun ricorso effettivo per una rapida restituzione della salma. Nell'altro sono i genitori di un armeno di 39 anni che viveva con loro sempre sul confine. Fu accusato dalle autorità azere di atti di sabotaggio, di complotto e terrorismo sì che fi arrestato, condannato e detenuto nelle prigioni azere sino al 2000 quando rientrò in patria per uno scambio di prigionieri. Per il primo caso non c'è stata alcuna violazione degli artt. 8 e 14 Cedu: la salma del figlio dei ricorrenti è stata restituita dopo 38 giorni, un tempo giudicato ragionevole dalla CEDU per svolgere tutte le indagini del caso. Infatti le autorità interne di entrambi gli Stati coinvolti hanno voluto agire con scrupolo per accertare le cause e le dinamiche dell'incidente stante la morte di molti soldati azeri. Inoltre la Croce rossa si è sempre informata ed ha monitorato tutte le fasi investigative. In sintesi il conflitto tra i due Stati porta ad adottare un trattamento differente dagli altri incidenti e di adottare misure diverse dovute alle varie circostanze sottese ad un conflitto armato. Nell'altro invece c'è stata una violazione dell'art. 5 sotto plurimi aspetti (non ex art. 5 §.4) e dell'art.3 Cedu, nessuna deroga ex art.3 dei ricorrenti. In primis ex art. 34 Cedu in circostanze eccezionali in cui si rischia di privare un soggetto della tutela dei suoi diritti è lecito che il ricorso sia presentato in sua vece dai genitori. Il figlio dei due ricorrenti principali (terzo ricorrente) ha chiaramente subito una violazione dell'art. 5 §§. 1 e 3 in quanto la sua detenzione era illegale e non è stato consegnato ad un giudice od ad altra autorità che potesse esercitare il potere giudiziario dopo il suo arresto. È palese che la prolungata ed ingiusta detenzione con l'isolamento prolungato, «senza valutazione obiettiva della sua necessità e garanzie procedurali che garantiscano la proporzionalità della misura e il suo benessere», gli hanno comportato uno stato di sofferenza che, unitamente ai suoi problemi mentali, non gli hanno consentito di ricorrere direttamente alla CEDU. Orbene mentre la violazione dell'art.3 ai danni del figlio è palese e tale sofferenza impatta anche sulla vita dei genitori, stante anche la disabilità del ragazzo, non può essere riconosciuta nei loro confronti una deroga all'art.3 perché non si ravvisano quelle circostanze speciali in grado di dare una dimensione ed un carattere distinti al loro disagio come richiesto da questa disposizione.
Sul tema: Chiragov ed altri c. Armenia ([GC] del 2015 e M.B. ed altri c. Slovacchia dell'1/4/21; Petrosyan c. Azerbaigian del 4/11/21 e Rooman c. Belgio [GC] del 31/1/19