Cedu SEZ. IV BILD GMBH & CO. KG C. GERMANIA 31 OTTOBRE 2023, RIC.9602/18
Cedu SEZ. IV BILD GMBH & CO. KG C. GERMANIA
31 OTTOBRE 2023, RIC.9602/18
L'editrice del noto quotidiano tedesco fu condanna per essersi rifiutata di togliere dal suo sito internet le immagini di videosorveglianza di un arresto in una discoteca di Brema da parte della polizia. Infatti «un uomo aveva aggredito un membro dello staff e gli agenti di polizia hanno costretto l'aggressore a terra prima di arrestarlo. Durante l'alterco, un agente di polizia ha colpito l'uomo con il manganello e lo ha preso a calci quando era già a terra. La società richiedente gestisce un sito web di notizie. Il 10 luglio 2013 ha pubblicato un filmato dell'incidente con commenti audio che criticavano le "azioni brutali della polizia di Brema". Dopo la pubblicazione, un altro agente di polizia che aveva assistito all'arresto ha intentato una causa contro la società richiedente per cessare l'utilizzo del materiale video senza offuscare il suo volto». Ad avviso della ricorrente ciò va contro la sua libertà di espressione. Per la CEDU questa ingiunzione ed il divieto sono un peso eccessivo e non adeguatamente motivato che limita fortemente la libertà di stampa: non riguardava solo la specifica retata ma ogni altro video non editato o futuro che avesse ripreso poliziotti o forze dell'ordine nell'adempimento del loro dovere. Infatti le attività di polizia sono di interesse pubblico sì che è giusto che vengano riprese e pubblicate anche senza il consenso degli interessati; l'uso della forza durante le operazioni di polizia non sempre ha un connotato (automaticamente) negativo. Ergo è lecito pubblicare video come quello censurato senza il suo previo consenso anche se ciò può avere ripercussioni negative sulla vita privata dell'interessato. Nella fattispecie non è stato tenuto conto che la retata e la violenza erano state presentate in forma neutra senza alcuna connotazione spiccatamente negativa e che ciò, come detto, era un contributo ad un dibattito generale su questioni di pubblico interesse sì che le Corti interne sono state eccessivamente severe e non hanno fatto queste dovute considerazioni preliminari né un equo bilanciamento degli interessi in gioco. Ciò ha portato ad un'ingiusta ed immotivata restrizione della libertà di stampa e di espressione della società condannata.
Sul tema: Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 27/6/17, Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania del 21/7/17 e Haldimann e altri c. Svizzera del 2015. Il 30/10/21 la CEDU ha pubblicato una versione aggiornata del suo Regolamento interno in quanto è stato introdotto l'art. 44 F (pubblicità dei documenti) che prevede che documenti altamente sensibili (per la sicurezza nazionale o per altri motivi imperativi) non siano divulgati alle controparti od al pubblico. In questi casi o se dette informazioni che devono essere cassate fossero necessarie alla soluzione della lite devono essere introdotte misure compensative per garantire il fine della collaborazione tra le parti, il rispetto del contraddittorio e delle obbligazioni gravanti sulle parti ex artt. 38 e 44 A. L'introduzione di questa nuova regola ha modificato anche l'art. 33 di detto Regolamento.