CNF, sentenza 27 marzo 2023, n. 46
N. 198/22 R.G. RD n. 46/23
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesco GRECO Presidente f.f.
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI Componente
- Avv. Francesco NAPOLI Componente
- Avv. Giovanna OLLA' Componente
- Avv. Giuseppe SACCO Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI Componente
con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], rappresentato e difeso da sé medesimo
con studio in [OMISSIS] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OMISSIS], presso
lo studio dell'avv. [OMISSIS], avverso la delibera del 24 marzo 2022, comunicata il 4 aprile
2022, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con la quale il ricorrente è stato
cancellato dall'Albo degli Avvocati;
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Il Consigliere relatore avv. Aniello Cosimato svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO
L'Avv. [AAA], del Foro di Asti, in data 25 ottobre 2012, evidenziava al COA di Milano di
aver rilevato, tramite consultazione del pubblico registro INI-PEC, l'utilizzo, da parte
dell'Avv. [RICORRENTE], "della PEC dell'Ordine Avvocati Milano per la iscrizione all'Albo
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degli Odontoiatri di Torino fin dal 2017 quale odontoiatra estero (spagnolo)". Il COA di
Milano, investito della vicenda, formulava all'Avv. [RICORRENTE] la seguente
contestazione: "Risulta che Lei sia iscritto all'Albo degli Odontoiatri di Torino. Visto l'art. 18
c. 1 lettera a) L. 247/12 appare esistere una causa di incompatibilità con l'iscrizione
all'albo degli Avvocati e, quindi, risulta venuto meno uno dei requisiti ai sensi dell'art. 17 L.
247/12, in particolare con riferimento al comma 1, lett. e)".
L'Avv. [RICORRENTE], nel rispetto del termine concessogli dal COA, presentava
deduzioni difensive e veniva, poi, previa convocazione, ascoltato in videoconferenza dal
Consiglio dell'Ordine, che, all'esito e a scioglimento della riserva assunta, ne deliberava la
cancellazione dall'albo ordinario, ai sensi dell'art. 17, comma 9, lettera a) della legge n.
247 del 2012.
A sostegno di tale provvedimento, il COA di Milano deduceva che:
- l'Avv. [RICORRENTE] risulta contemporaneamente iscritto all'Albo degli Odontoiatri di
Torino;
- l'art. 6 del Codice Deontologico Forense prevede che "1. L'avvocato deve evitare attività
incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere
attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della
professione forense";
- l'art. 18 della legge n. 247 del 2012 dispone che la professione forense è incompatibile
"a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o
professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e
con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori
contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro".
- l'art. 19 della legge n. 247 del 2012 enumera le eccezioni rispetto all'incompatibilità;
- l'elenco, di cui all'ultima frase della lettera a) dell'art. 18 della legge n. 247 del 2012, è
tassativo e non esemplificativo e non è, pertanto, consentita la contemporanea iscrizione
all'Albo degli Odontoiatri (anche se l'Avv. [RICORRENTE] ha dichiarato di non esercitare
tale professione) ed all'Albo degli Avvocati (cfr. parere CNF n. 41/2016);
- le Sezioni Unite della Cassazione, con pronuncia n. 26996/2016, hanno affermato che le
eccezioni delineate normativamente rispetto al regime delle incompatibilità sono
riconducibili ad un numero chiuso e non sono interpretabili analogicamente;
- le osservazioni presentate, a seguito di apposita richiesta, dall'interessato e le
dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione dinanzi al COA non permettono di
superare le emerse irregolarità.
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La delibera di cancellazione veniva notificata all'Avv. [RICORRENTE] in data 4 aprile 2022
ed impugnata da quest'ultimo con ricorso presentato a mezzo PEC in data 3 giugno 2022,
nel rispetto del termine fissato dall'art. 17, comma 14, della legge n. 247 del 2012.
Il ricorrente chiede che il CNF voglia:
- revocare, dichiarare nulla, inefficace e priva di ogni giuridico effetto l'impugnata delibera
di cancellazione, affermando il suo diritto a conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati,
per assenza di incompatibilità con quella contemporanea all'albo dei medici-odontoiatri
laddove finalizzata alla mera prosecuzione degli studi e della formazione post-laurea in
tale ambito sanitario, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
18, comma 1, lettera a) della L. 247/2012;
- nella denegata ipotesi di rigetto, subordinare l'efficacia della delibera di cancellazione
alla condizione che egli non provveda spontaneamente alla cancellazione dall'albo dei
medici-odontoiatri entro tre mesi dalla notificazione della decisione sul ricorso.
Il ricorrente, altresì, solleva, ai sensi dell'art. 23 L. n. 87/1953, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera a) della L. 247/2012 per contrasto con gli artt.
3, 4, 18, 33, 34 della Costituzione e chiede al CNF di ritenere la questione non
manifestamente infondata, pronunciando ordinanza con la quale disporre, ex art. 23 L. n.
87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e di sospendere il
giudizio in corso sino all'esito di quello di legittimità costituzionale, con ogni conseguente
adempimento di legge.
In via istruttoria, il ricorrente, infine, chiede che il CNF voglia:
- acquisire, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, la registrazione audio-
video dell'audizione convocata ai sensi dell'art. 17, co. 12, della L. 247/2012, svoltasi il 2
marzo 2022 con collegamento da remoto, in videoconferenza, con la precisazione, quanto
al video, di acquisirlo sia secondo la prospettiva percepibile al Consiglio, sia dal punto di
vista del ricorrente.
- di procedere a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie al fine di accertare che il
ricorrente non svolge attività lavorativa quale medico-odontoiatra.
Con i primi due motivi di impugnazione il ricorrente deduce, in sintesi, quanto segue:
i) La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26996/2016, su cui poggia
l'impugnata delibera di cancellazione, relativa al caso di contemporanea iscrizione
nell'albo dei geometri, ha "forzato" il dato prescrittivo di cui all'art. 18, lettera a), della legge
professionale che si limita a prevedere l'incompatibilità della professione forense "con
qualsiasi altra attività di lavoro" e, quindi, con l'effettivo esercizio di tale attività e non già,
come ritenuto dalla Suprema Corte, con la mera iscrizione in altro albo. È la stessa Corte
di Cassazione, peraltro, a segnalare che la differenza della professione di geometra, di
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natura essenzialmente tecnica, rispetto alle altre professioni dichiarate compatibili dal
legislatore (dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicisti, revisori contabili e
consulenti del lavoro) esclude, per la diversità del tertium comparationis, che vi possa
essere spazio per un sindacato di ragionevolezza della disposizione normativa, che, nel
caso di specie, appare invece doveroso, appartenendo l'odontoiatria all'arte medica ed
essendo, quindi, la stessa considerabile quale "attività di carattere scientifico…e culturale"
ai sensi della prima parte della lettera a) dell'art. 18, comma 1, della legge professionale.
ii) L'art. 18, comma 1, lett. a), della legge professionale è, nell'interpretazione fornitane dal
COA di Milano nell'impugnata delibera, costituzionalmente illegittimo, per violazione del
diritto allo studio e della libertà di esplicazione della personalità individuale (artt. 3, 4, 18,
33 e 34 Cost.), nella parte in cui non consente la permanenza nell'albo degli avvocati al
professionista iscritto contemporaneamente in quello di una professione sanitaria, quando
l'iscrizione a tale albo risulti necessaria e rivolta a proseguire gli studi e la formazione in
siffatto (diverso) ambito culturale e scientifico. Oltre alla violazione dei richiamati articoli
della Costituzione, la norma de qua contrasta, ove interpretata nel senso sopra indicato,
anche con gli artt. 13, 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
nonché con gli artt. 7, 26, 27 e 28 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità della delibera impugnata per non essere la stessa
stata sottoscritta dal Presidente e dalla Consigliera Segretaria del COA di Milano, in
violazione dell'ancora vigente art 44 del RD n. 37 del 1934.
Evidenzia, infatti, l'Avv. [RICORRENTE] che sulla copia della delibera inviatagli a mezzo
PEC vi è solo la firma di chi ne ha attestato la conformità all'originale quindi anche
l'originale, depositato in segreteria, non è sottoscritto dal Presidente e dalla Consigliera
Segretaria, con conseguente inesistenza, inefficacia e nullità del provvedimento.
Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità della notificazione della delibera impugnata per
essergli la stessa stata trasmessa dal COA di Milano a mezzo PEC e non a mezzo
Ufficiale Giudiziario, come espressamente previsto dall'ancora vigente art. 44 del RD n. 37
del 1934 e dall'art. 17, comma 13, della legge n. 247 del 2012.
L'Avv. [RICORRENTE] eccepisce la violazione dell'art. 17, comma 12, della legge n. 47
del 2012 per essersi svolta l'audizione personale innanzi al COA di Milano in video-
conferenza e non in presenza con modalità lesive del diritto ad esporre compiutamente
le proprie difese.
Nelle conclusioni del ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] chiede, in via gradata, nell'ipotesi di
rigetto dell'impugnazione, che il CNF subordini l'efficacia della delibera di cancellazione
alla condizione che lo stesso non provveda spontaneamente alla cancellazione dall'albo
dei medici-odontoiatri entro tre mesi dalla notificazione della decisione sul ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di impugnazione-da esaminare congiuntamente, stante la stretta
connessione-risultano essere infondati.
L' art. 18 comma 1 lett.a) della L.247 del 2012 stabilisce che la professione di avvocato è
incompatibile "con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o
professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e
con l'esercizio dell'attività di notaio"; mentre permette "l'iscrizione nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori
contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro". La norma in esame, fissando il regime delle
incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato, esplicitamente
tratteggia, per di più, le eccezioni, che, costituendo un numerus clausus, non sono
assoggettate ad interpretazione analogica. I soli casi nei quali è, quindi, consentita la
coeva iscrizione sono quelli attinenti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, dei consulenti del lavoro, all'elenco dei pubblicisti ed al registro dei revisori
contabili. Esiste, di conseguenza, incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli Avvocati e
quella degli Odontoiatri, in quanto siffatta ipotesi non è annoverata tra quelle che rendono
possibile la contemporanea iscrizione. Siccome nella norma, la sola simultanea iscrizione
ad un altro albo professionale è ostativa di per sé, non occorre neanche verificare la
continuità dell'esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile, per questo
motivo è sufficiente la sola l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli
esplicitamente elencati, per poter determinare l'incompatibilità con quella nell'albo degli
avvocati, non essendo necessario, affinché tale condizione si realizzi, che la differente
attività di odontoiatra sia effettivamente esercitata. Bisogna evidenziare, inoltre, che la
disciplina dell'incompatibilità stabilita dalla legge professionale forense è volta ad
assicurare la professionalità dell'avvocato e l'indipendente esercizio della sua attività. Non
ricorrono, pertanto, nel caso di specie le condizioni per sollevare una questione di
legittimità costituzionale o che possano sussistere dubbi di compatibilità con i principi
dell'Unione Europea.
La eccepita nullità della delibera impugnata per la omessa sottoscrizione da parte del
Presidente e dalla Consigliera Segretaria del COA di Milano, in violazione dell'ancora
vigente art 44 del RD n. 37 del 1934, deve essere disattesa.
Invero "Ove la conformità all'originale della copia notificata della decisione del giudice
disciplinare risulti attestata dal consigliere segretario con la dicitura "firmato" e
l'indicazione a stampa del nome e cognome del presidente e del segretario, tale
formulazione della copia è sufficiente ad asseverare la presenza di sottoscrizione
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dell'originale (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020 -Consiglio
Nazionale, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).
In ordine alla eccepita nullità della notificazione della impugnata delibera consiliare la
doglianza non merita accoglimento in quanto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può
provvedere alla notifica dei propri atti, ivi comprese le delibere di cancellazione
amministrativa, a mezzo di posta elettronica certificata che costituisce un valido
equipollente di quella effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, quand'anche questa sia l'unica
espressamente prevista.(Cass.SS.UU. sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018-).
I Consigli territoriali, pertanto, hanno la facoltà e non l'obbligo di effettuare le proprie
comunicazioni e notifiche a mezzo posta elettronica certificata che costituisce, infatti, uno
strumento alternativo-ma non esclusivo- rispetto a quello tradizionale della notificazione a
mezzo Ufficiale Giudiziario, previsto dall'art. 46, comma 2,del R.D.22 gennaio 1934 n. 37.
Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 28, comma 11, della legge n. 247 del 2012 in
quanto non risulta dall'atto quale sia stata la maggioranza dei Consiglieri che hanno
espresso voto favorevole o meno al provvedimento di cancellazione né quanti di essi
fossero presenti alla votazione.
Mette conto rilevare, a tal proposito, che la mancata indicazione dei voti espressi in
Camera di consiglio non comporta la nullità della decisione giacché non esiste norma
alcuna che prescriva, a pena di nullità, la trascrizione integrale delle opinioni espresse dai
componenti il collegio, né dei loro singoli voti allo scopo di permettere di appurare se la
decisione sia stata adottata legittimamente o meno e, quindi, a maggioranza.
Siffatta esplicitazione del procedimento di formazione della volontà collegiale, infatti,
contraddirebbe la presunzione di legalità dell'attività procedimentale dell'organo pubblico e
sarebbe, altresì, lesiva della tutela del diritto alla riservatezza dei componenti il collegio
stesso.
L'avv. [RICORRENTE] eccepisce, inoltre, la violazione dell'art. 17, comma 12, della legge
n.47 del 2012 per essersi svolta l'audizione personale dinanzi al COA in video-conferenza
con modalità lesive del suo diritto ad esporre compiutamente le proprie difese.
Anche tale motivo di doglianza non merita accoglimento in quanto l'art. 73 del D.L. n.
18/2020 ha reso possibile, in via generale, in conseguenza dell'emergenza pandemica, le
riunioni da remoto degli organismi collegiali di diritto pubblico che non sono affatto lesive
del diritto di difesa che può essere validamente espletato anche attraverso l'audizione da
remoto.
Infine e con riguardo all'ultima richiesta formulata dal ricorrente, affinchè il CNF subordini
l'efficacia della delibera di cancellazione dall'albo dei medici odontoiatri alla condizione
che egli non vi provveda spontaneamente, entro tre mesi dalla notificazione della
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decisione sul ricorso, occorre precisare che il CNF, in caso di impugnazione di un
provvedimento di cancellazione emesso dal COA, non ha alcun potere di statuire sul
merito e, quindi, di stabilire la data della decorrenza del provvedimento medesimo.
In virtù delle tratteggiate coordinate esegetiche il ricorso proposto dall'avv.
[RICORRENTE] va rigettato con la conseguente conferma del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
visto l'art. 37, comma 1 della l. 31 dicembre 2012, n. 247; l'art. 59 del r.d. 22 gennaio
1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2022;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Emilio Standoli f.to Avv. Francesco Greco
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 marzo 2023.
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria
Copia conforme all'originale
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria