Cassazione SEZ. UNITE SENTENZA N. 8428 DEL 23/03/2023
Cassazione SEZ. UNITE
SENTENZA N. 8428 DEL 23/03/2023
Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Adozione, in udienza, di comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale - Gravità del contegno - Sussistenza dell'illecito - Fattispecie.
Risponde dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, contravvenendo ai doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della persona, individuati dall'art. 1 del medesimo d.lgs. quali precondizioni essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, si abbandoni, in udienza, a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo così un contegno che, per essere tenuto in pubblico e davanti ad estranei all'ordine giudiziario, assume, anche per il pregiudizio arrecato all'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio e terzietà, quel carattere di oggettiva gravità richiesto per la sussistenza dell'illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la censura del comportamento tenuto in udienza dal giudice, che - quando il Pubblico Ministero aveva chiesto alla persona offesa di un processo per maltrattamenti in famiglia, in evidente stato di difficoltà, se avesse bisogno di fermarsi un attimo - aveva replicato alla richiesta di avere un bicchiere d'acqua con un comportamento gravemente disattento ai diritti ed alle esigenze della parte escussa).
Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 20588 del 2013: Risponde dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il magistrato che, contravvenendo ai doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della persona, individuati dall'art. 1 del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006 quali precondizioni essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, si abbandoni, in udienza, a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo così un contegno che, per essere tenuto in pubblico e davanti ad estranei all'ordine giudiziario, assume, anche per il pregiudizio arrecato all'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio e terzietà, quel carattere di oggettiva gravità richiesto per la sussistenza dell'illecito. (In applicazione di tale principio, è stata affermata la responsabilità disciplinare, ai sensi della predetta disposizione, di un P.M. che - nel corso di un procedimento a carico di prevenuto arrestato in flagranza di reato - aveva criticato platealmente i provvedimenti del giudice, mantenendo un atteggiamento di contestazione verso il medesimo, nonostante il suo invito a rimandare alla fine dell'udienza ogni discussione.