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Sentenza

L'avvocato non può pubblicizzare la propria attività professionale facendo leva su prezzi bassi e primi appuntamenti gratuiti.
L'avvocato non può pubblicizzare la propria attività professionale facendo leva su prezzi bassi e primi appuntamenti gratuiti.
N. 239/19  R.G.RD n. 75/21
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero
della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Gabriele MELOGLI                                                     Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA               Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE          Componente  
- Avv. Stefano BERTOLLINI                                                   Componente 
- Avv. Giampaolo BRIENZA          Componente 
- Avv. Francesco CAIA                           Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI               Componente 
- Avv. Daniela GIRAUDO               Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI                                          Componente
- Avv. Francesco NAPOLI                                                      Componente
- Avv. Giovanna OLLA'                          Componente
- Avv. Arturo PARDI                                                               Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI                                           Componente
con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente
SENTENZA
sul   ricorso   presentato   dal   Consiglio   dell'Ordine   degli   Avvocati   di   Padova   (P.   Iva:
01292560289),   in   persona   del   proprio   presidente  pro tempore  Avv.   Leonardo   Arnau,   con
sede   in   Padova   presso   il  Palazzo   di   Giustizia,   II  piano,  Via   N.  Tommaseo   n.  55,  (P.E.C.
ordine@ordineavvocatipadova.it)   rappresentato   e   difeso   dall'Avv.   [OMISSIS]   del   Foro   di
Padova (C.F [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS] e dall'Avv. [OMISSIS]
del   Foro   di   Padova   (C.F   [OMISSIS],   P.E.C.   [OMISSIS])   con   studio   in   [OMISSIS],   con
domicilio   eletto   presso   l'Avv.   [OMISSIS]   del   Foro   di   Roma   (C.F   [OMISSIS],   P.E.C.
[OMISSIS]), con studio in Roma, Piazza [OMISSIS] avverso il Decreto di archiviazione del
procedimento rubricato come proc. n. 92/18 COA Padova e n. 1024/18 R.R. emesso in data
8   marzo   2019   dal   Consiglio   Distrettuale   di   Disciplina   del   Veneto   e   notificato   al   Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 29 maggio 2019, con la quale veniva disposta
l'archiviazione   del   procedimento   disciplinare   n.   92/18   COA   Padova   e   n.   1024/18   R.R.   a
carico dell'Avv. [TIZIA].
Per il ricorrente, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, è comparso il Consigliere a
ciò delegato, nonché difensore, avv. [OMISSIS];
l'Avv. [TIZIA] è comparsa personalmente;
è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS]; 
Udita la relazione del Consigliere Avv. Piero Melani Graverini;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'avv. [OMISSIS] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'avv. [OMISSIS] produce mandato alle liti autenticato.
FATTO
Con segnalazione a mezzo mail del 16 novembre 2018 inviata al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati   (da  ora  anche   solo  COA) di  Padova   un  cittadino,  che  chiedeva   ove  possibile   di
rimanere anonimo, rappresentava l'esistenza di un sito internet denominato " [OMISSIS]" e
riferito all'Avv. [TIZIA] con la quale questa reclamizzava la propria attività ed evidenziava i
prezzi   bassi,   precisi   e   chiari,   primi   appuntamenti   gratuiti   nonché   l'applicazione   di   tariffe
basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche.
Il COA di Padova provvedeva a trasmettere la notizia di illecito al Consiglio Distrettuale di
Disciplina (da ora anche solo CDD) del Veneto, dando comunicazione, a norma di legge,
all'Avv. [TIZIA] con avviso che la stessa avrebbe potuto presentare direttamente al CDD le
proprie deduzioni.
Nella   seduta   del   giorno   8   marzo   2019   il   CDD   del   Veneto   disponeva   l'archiviazione   della
notizia di illecito. Tale decisione veniva  assunta sulla base delle seguenti motivazioni: "1.
non è possibile risalire alle generalità dell'esponente;
2. le notizie pubblicate sul sito non appaiono ingannevoli; i compensi pubblicizzati  non
appaiono irrisori. Si tratta di pubblicità conforme all'art. 10 L. 247/2012".
Avverso detta decisione, notificata al COA di Padova il 29 maggio 2019, il COA di Padova ha
proposto ricorso, depositato il 27 giugno 2019 a mezzo P.E.C. presso la segreteria del CDD
del   Veneto,   con   il   quale   chiede   che   il   Consiglio   Nazionale   Forense   voglia   annullare   il
provvedimento di archiviazione con conseguente restituzione degli atti al CDD del Veneto al
fine di formulare il relativo capo d'incolpazione.
Il COA di Padova nel proprio ricorso sostanzialmente deduce e eccepisce:
I)che   la   valutazione   dei   profili   di   responsabilità   deontologica   non   risente   della
circostanza dell'anonimato dell'esposto;
II)che la condotta dell'Avv. [TIZIA] integra la violazione dei doveri deontologici regolatori
della   pubblicità   degli   avvocati   ai   sensi   dell'art.   10   L.   247/2012   nonché   art.   35   Codice
Deontologico Forense, specificando come nel caso di specie sarebbe stato rilevante:
a.l'aver   pubblicizzato   attività   professionale   a   prezzi   inferiori   rispetto   ai   c.d.   minimi
tariffari;
b.l'aver   utilizzato   terminologia   idonea   ad   indurre   nel   cliente   la   convinzione   di   poter
ottenere prestazioni di favore, gratis o a prezzo agevolato;
c.l'aver effettuato pubblicità comparativa.
Con memoria difensiva datata 14 febbraio 2021 e depositata a mezzo P.E.C. il 16 febbraio
2021   si   costituiva   nel   procedimento   l'Avv.   [TIZIA]   a   mezzo   del   proprio   difensore   Avv.
[OMISSIS], chiedendo il rigetto dell'impugnazione non sussistendo alcuna violazione della
norma deontologica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente   devono   essere   esaminate   le   questioni   di   rito   sollevate   dalle   parti   e
successivamente i motivi di doglianza della ricorrente.
1)   in   relazione   all'impugnabilità   della   delibera   di   archiviazione,   di   cui   l'Avv.   [TIZIA],   nella
propria   memoria,   lamenta   l'atipicità,   deve   essere   richiamato   l'art.   61   co.   I°   L.   247/2012
secondo   cui   è   ammesso   ricorso   avverso   ogni   decisione   dei   CDD   da   parte   del   Consiglio
dell'Ordine   presso  cui   è   iscritto  l'incolpato.   In   tale   previsione  rientra   sicuramente   anche  il
decreto con cui il CDD dispone l'archiviazione, come da costante giurisprudenza domestica
e di legittimità (si veda tra le tante: Cass. Sez. Un. sent. n. 16993 del 10 luglio 2017; C.N.F.,
sent.  n. 114 del 15 luglio 2020).
2) il primo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La circostanza per cui l'esponente pur firmando l'esposto abbia chiesto di rimanere anonimo
risulta del tutto irrilevante nel caso di specie. Il potere-dovere di procedere disciplinarmente,
difatti,   «non   è   condizionato   dalla   tipologia   della   fonte   della   notizia   dell'illecito   disciplinare
rilevante,   che   può   essere   costituita   anche   dalla   denuncia   di   persona   non   direttamente
coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta
sostanzialmente anonima». Soltanto laddove l'anonimato renda di fatto impossibile ottenere
chiarimenti   sull'esposto,   né   sia   possibile   l'approfondimento   istruttorio   d'ufficio,   è   legittima
l'archiviazione   del   procedimento   stesso   in   base   al   principio   di   presunzione   di   non
colpevolezza   (si   veda   a   titolo   esemplificativo   C.N.F.,   sent.   n.   114   del   15   luglio   2020   già
citata). Nel caso di specie tali condizioni non sussistono atteso che la segnalazione riguarda
circostanze   di   fatto   –   servizi   pubblicizzati   su   un   sito   internet   -   certamente   riscontrabili
indipendentemente dalla fonte della notizia di illecito. 
3) Anche il secondo motivo è da ritenersi ammissibile e deve trovare accoglimento.
Dalla scarna motivazione del decreto di archiviazione emerge come il CDD del Veneto non
abbia valutato la condotta posta in essere dall'Avv. [TIZIA] alla luce degli insegnamenti della
giurisprudenza domestica e di legittimità in materia di informazione sull'attività professionale
di cui agli artt. 17 e 35 C.D.F. 
Questo Giudice ha più volte specificato come essa  «deve essere rispettosa della dignità e
del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo»  con   conseguente
divieto   di   adoperare   forme   di   "pubblicità"   professionale   comparativa   ed   autocelebrativa
(C.N.F. n. 23 del 23 aprile 2019) e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a
forfait (CNF n. 243 del 28 dicembre 2017) Con la sentenza n. 118 del 23 luglio 2015, inoltre,
il C.N.F. ha affermato che vìola  le prescrizioni normative quella pubblicità aventi modalità
attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il
decoro   della   professione,   quale   ad   esempio   l'uso   del   termine   "gratuito".   La   motivazione
estesa, che dà rilievo alla non ingannevolezza e alla non irrisorietà dei compensi, dunque,
tralascia   di   considerare   gli   elementi   ulteriori   che   rendono   le   informazioni   sull'attività
professionale conformi al codice deontologico, per cui si rende necessario rimettere gli atti al
giudice della disciplina affinché adeguatamente valuti se la condotta tenuta dall'Avv. [TIZIA]
sia   tale,   motivando   adeguatamente   la   propria   decisione.   Nell'ipotesi   di   impugnazione   di
delibera di archiviazione, infatti, il giudice dell'impugnazione non può provvedere ad irrogare
la   sanzione   disciplinare   ma   deve   restituire   gli   atti   al  competente  CDD   per  le   conseguenti
valutazioni (si veda C.N.F. sent. n. 47 del 13 luglio 2019).
Premessi   i  principi  di   cui   sopra   è   possibile  operare   una   valutazione   in  ordine   al   secondo
motivo di ricorso che, come detto, merita accoglimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e rimette gli atti al Consiglio Distrettuale di
Disciplina   del   Veneto   per   la   prosecuzione   del   procedimento   disciplinare   n.   92/18   COA
Padova e n. 1024/18 R.R.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per qualsiasi
forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione   elettronica,   sia   omessa   l'indicazione   delle   generalità   e   degli   altri   dati
identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2021.
            IL SEGRETARIO f.f.                    IL PRESIDENTE f.f.
          f.to Avv. Patrizia Corona                   f.to  Avv. Gabriele Melogli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 aprile 2021.
                                                                                     LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
                                                                                     f.to  Avv. Rosa Capria
Copia conforme all'originale
                        
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
         Avv. Rosa Capria
Avv. Antonino Sugamele

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