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Sentenza

Provvedimento di espulsione di parlamentare dal gruppo di appartenenza - Impugnazione - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento.
Provvedimento di espulsione di parlamentare dal gruppo di appartenenza - Impugnazione - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento.
Cassazione SEZ. UNITE
ORDINANZA 6 MARZO 2020, N. 6458
Il provvedimento di espulsione di un senatore dal gruppo parlamentare di appartenenza concerne un rapporto che si svolge tutto all'interno dell'attività parlamentare del gruppo stesso, nella sua configurazione di associazione necessaria di diritto pubblico strumentale all'esercizio della funzione legislativa e al funzionamento del Senato della Repubblica, sicché sussiste difetto assoluto di giurisdizione sull'impugnazione di detto provvedimento, rientrando nel potere del Senato della Repubblica decidere autonomamente le controversie che possono investire le attività interne all'organo istituzionale. 

Si richiama Cass. Sez. U, ordinanza n. 27396/14: l'impugnazione proposta dal dipendente di un gruppo parlamentare del Senato della Repubblica contro una delibera del Consiglio di Presidenza incidente sul rapporto di lavoro non appartiene all'autodichia del Senato, né alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il rapporto di lavoro fa capo esclusivamente al gruppo parlamentare, che, nei confronti del proprio dipendente, non si atteggia ad organo dell'istituzione, ma ad associazione non riconosciuta; fermo che il giudice ordinario può conoscere soltanto degli effetti dell'atto di macro-organizzazione del Senato, per riguardo allo statuto di garanzia che a questo compete.
Avv. Antonino Sugamele

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