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Sentenza

L'area di negoziabilità nel patteggiamento e le pene accessorie.
L'area di negoziabilità nel patteggiamento e le pene accessorie.
Cass. pen. sez. Un., 17/7/2020, n. 21368
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente -

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere -

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. S.G.A., nata a (OMISSIS);

2. N.G., nato a (OMISSIS);

3. N.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/11/2017 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia;

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal componente Angela Tardio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alle statuizioni relative alla confisca e all'ordine di espulsione degli imputati.
Svolgimento del processo

1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a S.G.A., N.G. e N.V., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di Euro diciottomila di multa per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo N.V., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a).

Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici per cinque anni, nei loro confronti è stata ordinata l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 e, infine, è stata disposta, oltre alla distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, la confisca, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12-sexies convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, del denaro in sequestro in considerazione della sua sproporzione rispetto al reddito di N.V. e N.G., entrambi, per loro ammissione, disoccupati e privi di "beni di fortuna".

2. Avverso detta sentenza, depositata in udienza con motivazione contestuale, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.

2.1. S.G.A., ricorrendo per mezzo del suo difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione alla disposta applicazione della misura di sicurezza della espulsione, articolando due motivi, con i quali ha denunciato, rispettivamente, violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione.

Secondo la ricorrente, il Giudice, omettendo di osservare il dettato normativo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 sì come inciso dall'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, lo ha dichiarato parzialmente incostituzionale, ha ordinato di ufficio la sua espulsione a pena espiata senza accertare la sussistenza della pericolosità sociale e indicare in sentenza i relativi presupposti, limitandosi a richiamare la sua attuale posizione cautelare e, illogicamente, trascurando di apprezzare le autorizzazioni concessele per svolgere attività lavorativa esterna e il suo serbato rispetto delle prescrizioni imposte, oltre alla sua incensuratezza e alla confessione resa, pur valorizzate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. N.G. e N.V. hanno proposto ricorso, a mezzo del comune difensore, con unico atto, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due comuni motivi.

Con il primo motivo hanno denunciato violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione, rappresentando che il giudice aveva omesso di svolgere l'operazione preliminare demandatagli, tesa a riscontrare l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità giustificative del loro proscioglimento, ovvero non aveva adeguatamente motivato la loro non ritenuta sussistenza.

Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge in relazione all'art. 234 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies e mancanza di motivazione in ordine alla confisca del denaro in sequestro, dolendosi della omessa acquisizione di documentazione, rappresentata da due dichiarazioni rese davanti a un notaio in Albania dal fratello e dal cugino di essi stessi e da una ricevuta bancaria, dimostrative della liceità della provenienza del denaro in sequestro, e del mancato adempimento da parte del giudice dell'obbligo di motivare sulle ragioni della confisca, disposta in termini del tutto generici, nonostante la non estensibilità al provvedimento di confisca della sinteticità della motivazione della sentenza di applicazione della pena.

2.3. Con successivo atto, sottoscritto dal medesimo difensore, N.G. e N.V., hanno dedotto un ulteriore motivo, opponendo l'errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 e l'omessa motivazione in ordine alla misura di sicurezza della espulsione, disposta con la sentenza impugnata senza un previo accertamento della sussistenza in concreto della loro pericolosità sociale e senza l'obbligatoria verifica, alla luce delle richiamate norme interne e pattizie e delle illustrate pronunce costituzionali, delle loro condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

2.4. La ricorrente S.G.A. ha presentato il 19 dicembre 2018 motivi nuovi, con i quali, premesso in fatto di essere libera dal 5 ottobre 2018 in dipendenza della disposta revoca della misura degli arresti domiciliari e reiterata la denunciata carenza della motivazione quanto alla sua ritenuta pericolosità sociale, ha eccepito la illegittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2 e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, per contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3, e dell'art. 86 anche in relazione all'art. 4 Cost..

3. Con ordinanza del 29 aprile 2019 la Sezione Sesta penale ha rimesso la decisione dei ricorsi alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p..

3.1. La Sezione rimettente - movendo dal rilievo che, a norma dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (di patteggiamento) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" - ha rilevato profili di inammissibilità dei ricorsi con riferimento al vizio di motivazione in ordine alle statuizioni "esterne" al patto, ovvero non comprese nell'accordo sottostante, e relative ai punti della sentenza riguardanti le disposte misure di sicurezza - personale e patrimoniale della espulsione dal territorio dello Stato e della confisca del denaro in sequestro.

3.2. Secondo un orientamento già sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità, dalla interpretazione testuale, sistematica e logica dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, coerente con l'analisi dei lavori preparatori e compatibile con i ripercorsi parametri costituzionali e convenzionali, deve trarsi la conclusione della inammissibilità del sindacato sulla motivazione, nelle differenti declinazioni previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), essendo i casi e i punti impugnabili individuati "in modo tassativo e derogatorio rispetto a quelli generali" dal regime di impugnazione specifico per la sentenza di applicazione di pena concordata (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Boutamara).

3.3. La Sezione Sesta, sviluppando le questioni relative al contenuto e alla valenza dell'accordo tra le parti nella sentenza di "patteggiamento", alla tutela dei diritti e alla compatibilità costituzionale della unicità del regime di impugnazione sostenuta dal ridetto orientamento, ha rappresentato l'esistenza di almeno due opzioni interpretative alternative, capaci di conformare maggiormente il dato normativo sia ai principi costituzionali sia alla natura pattizia del rito.

Secondo la prima opzione (recepita da Sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso), il vizio di omessa o apparente motivazione relativo all'applicazione della misura di sicurezza è deducibile in sede di legittimità in quanto configura un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., comma 7.

In tal modo, sul presupposto che "la nozione di misura di sicurezza illegale è più ampia di quella di pena illegale e ricomprenderebbe anche quella di misura di sicurezza illegittima, cioè disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge", l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, avrebbe un ambito applicativo onnicomprensivo e riferibile a tutte le statuizioni, ricettive dell'accordo ovvero ad esso esterne.

Tale opzione, tuttavia, mentre si fa carico dei profili critici conseguenti al primo orientamento, suppone, ove recepita, chiarimenti sia in ordine alle ragioni della diversa ampiezza della nozione di illegalità della misura di sicurezza rispetto a quella della pena e alla sua attinenza anche alla illegittimità della misura di sicurezza, sia in ordine alla eventuale rivisitazione della nozione di illegalità della pena e ai riflessi sul tema della inammissibilità del ricorso per cassazione.

La seconda possibile opzione - non contrastante con l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e compatibile con la rinuncia ai diritti e alle garanzie implicata dalla scelta dell'imputato di definizione della sua vicenda processuale con il "patteggiamento" e con la volontà legislativa di limitare le impugnazioni pretestuose - è fondata sulla distinzione tra le statuizioni che recepiscono il patto e quelle esterne all'accordo e sulla conformazione del potere di impugnazione sul tipo di statuizione e sul suo rapporto con il contenuto del patto (in tal senso, Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika; Sez. 4, n. 22824 del 17/4/2018, Daouk).

Premesso il possibile inserimento nel patto di eventuali profili ulteriori (misure di sicurezza) rispetto al suo oggetto essenziale, su cui la Corte di cassazione si è più volte espressa in senso favorevole pur chiarendo che il giudice non è obbligato da tale inclusione, la sentenza che recepisce l'accordo a contenuto complesso, esteso a tali statuizioni esterne, mentre non comporta l'onere del giudice di specifica motivazione sul punto, è impugnabile, secondo tale opzione, solo nei limiti previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.

Invece, il giudice, nell'ipotesi in cui non recepisca l'accordo anche nella parte accessoria o disponga una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, sulla quale nulla si è convenuto tra le parti, ha un onere di motivazione specifica e il potere di impugnazione non può non ricomprendere anche il sindacato sulla motivazione del provvedimento, secondo la norma generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1.

3.4. Profilandosi potenzialmente un contrasto sulla base del complesso dei rilievi svolti, la Sezione rimettente ha ritenuto necessario sottoporre alle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione - alla luce del disposto dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, - contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta, ove sia dedotto il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale.

4. Con decreto del 10 maggio 2019 il Presidente aggiunto della Corte di cassazione ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite penali ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 2, fissando per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p. l'udienza del 18 luglio 2019, poi differita all'udienza odierna.

5. Il 30 agosto 2019 il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, sostenendo la tesi della ricorribilità per cassazione, secondo i parametri previsti dall'art. 606 c.p.p., commi 1 e 2, della sentenza di "patteggiamento" per tutto ciò che "è rimasto estraneo all'atto pattizio, come le misure di sicurezza, o non condiviso dal giudice", mentre il richiamo alla illegalità della misura di sicurezza individuerebbe i limiti della impugnazione, secondo lo statuto speciale, quando la stessa avesse formato oggetto di accordo ratificato dal giudice, e concludendo, nella specie, per l'ammissibilità e la fondatezza dei ricorsi in relazione ai motivi riguardanti la confisca e l'ordine di espulsione degli imputati e per l'annullamento della sentenza in relazione ai relativi capi, non determinanti, in quanto autonome statuizioni del giudice, per la validità dell'accordo ex art. 444 c.p.p..
Motivi della decisione

1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati assegnati alle Sezioni Unite è la seguente: "se l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, come introdotto dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale".

2. La disamina della indicata questione, strettamente attinente all'ambito applicativo del vigente art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, e all'ammissibilità del ricorso per cassazione che, per vizio di motivazione, attinga la statuizione relativa all'applicazione di una misura di sicurezza, contenuta nella sentenza di "patteggiamento", richiede una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento, che sarà in seguito ripreso.

E' sufficiente annotare allo stato che, antecedentemente alla indicata legge, il regime delle impugnazioni era regolato dal principio dettato dall'art. 448 c.p.p., comma 2, alla cui stregua la sentenza di applicazione della pena è inappellabile, salva la sua appellabilità da parte del pubblico ministero dissenziente, e dal principio generale, desumibile dall'art. 568 c.p.p., comma 2, della ricorribilità per cassazione, ex art. 606 c.p.p., comma 2, delle sentenze non altrimenti impugnabili.

L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, invece, positivizzando la disciplina della ricorribilità per cassazione della ridetta sentenza, dispone che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", correlando i previsti motivi a specifiche ipotesi, attinenti al contenuto dell'accordo ovvero della sentenza, e segnatamente alla legittima formazione dell'accordo e al suo esatto recepimento in sentenza, alla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e al rispetto del canone della legalità della pena e della misura di sicurezza eventualmente applicata.

3. Con riguardo alla questione devoluta si contrappongono distinti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, dei quali deve darsi conto, considerando anche le diversità degli approcci argomentativi delle pronunce emesse.

3.1. Un primo orientamento, che esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca un vizio della motivazione della sentenza di "patteggiamento" quanto all'applicazione delle misure di sicurezza, è sostenuto, nell'ambito di un'articolata motivazione, da una decisione intervenuta con riferimento a fattispecie in cui, applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cessione e detenzione di cocaina, era stata disposta la confisca "facoltativa" di cui all'art. 240 c.p., comma 1, del denaro, ritenuto "provento di detto spaccio" (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara, Rv. 274962).

Con detta decisione, esclusa l'ipotesi della illegalità della disposta confisca, denunciata perchè non prevista dalla legge, si ritiene inammissibile, per non essere consentita nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, la censura di inadeguata motivazione circa l'illecita provenienza del denaro confiscato e la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dichiarato.

Tale esito è imposto, si legge nella sentenza, da convergenti ragioni di natura testuale, sistematica e logica, coerenti con i parametri costituzionali e convenzionali.

Una diversa interpretazione, che considerasse ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione rispetto a una statuizione, come quella in punto di confisca, estranea all'accordo sull'applicazione della pena, con "recupero" dei motivi di ricorso previsti in via generale, si risolverebbe in una interpretatio abrogans della suddetta norma, "rievocando obblighi di motivazione e correlati mezzi di ricorso vigenti precedentemente alla riforma, che - invece ha voluto accomunare l'illegalità della pena a quella della confisca limitando espressamente il ricorso per cassazione a dette ipotesi, nell'ambito di una tassatività già affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 45559 del 07/03/2018, P., Rv. 273950)".

La proposta interpretazione trova fondamento anche nel dato esegetico dei lavori preparatori, in correlazione con la ratio dell'art. 14 dell'originario disegno di legge, poi confluito nella L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50, introduttivo dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.

Tale ratio - individuata dalla "Relazione governativa di accompagnamento del D.D.L." (A.Euro 2798 - XVII Legislatura) nel giudizio di non meritevolezza dell'"attuale troppo ampia ricorribilità per cassazione" della sentenza di applicazione della pena per il verificato largo esito di inammissibilità dei ricorsi rivela, infatti, la ragionevolezza della limitazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di "patteggiamento" nel dichiarato intento del legislatore di scoraggiare i ricorsi defatigatori e di "accelerare la formazione del giudicato".

Inoltre, in logica coerenza con il principio di legalità, che, "enunciato per le misure di sicurezza dall'art. 199 c.p. e sistematicamente composto con quello della legalità della pena, di cui all'art. 1 c.p., nella previsione di cui all'art. 25 Cost., comma 2", permea l'intero sistema penale, la illegalità della misura di sicurezza, mutuando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di illegalità della pena, riguarda la sua "radicale estraneità a sistema (...) per mancanza di elementi di struttura rispetto al modello tipico applicabile al caso concreto", mentre il vizio di motivazione evoca una causa di illegittimità della misura applicata in assenza dei presupposti giustificativi.

L'illegalità della misura di sicurezza si atteggia, pertanto, quale presupposto logico di ogni censura della motivazione della sentenza di "patteggiamento" sul relativo punto della decisione, che non è deducibile se non "accompagnata alla plausibile prospettazione di quella specifica violazione di legge penale - evocata nell'art. 448, comma 2-bis e sopra descritta - rappresentata dalla illegalità dell'applicata misura di sicurezza".

Da ultimo, le enunciate ragioni, nello sviluppo argomentativo della sentenza, sono ritenute coerenti con i principi costituzionali e convenzionali.

Si osserva, infatti, che, anche in ragione della previsione di una specifica disciplina transitoria per l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, la soluzione individuata è in linea con l'art. 111 Cost., commi 6 e 7, ed è "conforme alle esigenze di tutela del diritto di difesa e di rispetto dei principi dell'equo processo, di cui agli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 della Convenzione EDU, anche con specifico riferimento ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità e ragionevole durata del processo".

Con riferimento alle garanzie dell'equo processo e del doppio grado di giurisdizione, l'arresto di legittimità, che si ripercorre, si sofferma in via conclusiva sulla giurisprudenza della Corte EDU, che ha ritenuto che la rinuncia da parte dell'imputato a una serie di diritti e garanzie procedurali, conseguente alla richiesta di "patteggiamento", faccia apparire ragionevole, ove accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza e non contrarie al pubblico interesse, la mancata previsione della possibilità di ricorrere a un giudice superiore (tra le altre, Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, p. 135136; Corte EDU, GC, Hermi c. Italia, 18/10/2006, p. 73; Corte EDU, GC, Poitrimol c. Francia, 23/11/1993, p. 31).

In questo orientamento si collocano anche Sez. 6, n. 5875 del 19/12/2018, dep. 2019, Chtibi, non mass., e Sez. 6, n. 7630 del 19/12/2018, dep. 2019, Fall, Rv. 275210, che hanno ribadito, in fattispecie analoghe, il ridetto percorso logico e sono pervenute alle stesse conclusioni di inammissibilità del motivo relativo alla inadeguata motivazione, con sentenza di "patteggiamento", della disposta confisca (nello stesso senso, anche Sez. 1, n. 21407 del 19/03/2019, Scaglione, non mass.).

3.2. L'opposto orientamento, favorevole alla ricorribilità per cassazione per vizio della motivazione della sentenza di "patteggiamento" in ordine all'applicazione di misure di sicurezza, personali o patrimoniali, giunge a tale conclusione sulla base di differenti impostazioni ermeneutiche, fondate rispettivamente sulla elaborazione della nozione di illegalità della misura di sicurezza e sulla distinzione tra le statuizioni che recepiscono il patto relativo all'applicazione della pena e quelle esterne all'accordo.

La prima opzione ritiene l'ammissibilità del ricorso per cassazione per la riconducibilità della mancata o apparente motivazione circa l'applicazione della misura di sicurezza alla nozione di illegalità, rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01).

Secondo tale impostazione, la nozione di illegalità della misura di sicurezza non è determinabile utilizzando i medesimi parametri elaborati dalla giurisprudenza per individuare il significato della nozione di pena illegale (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà, non mass. sul punto, e Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205/206/207), essendo difficile ipotizzare, soprattutto nei casi di confisca ai sensi degli artt. 240 e 240-bis c.p., ovvero di espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato, "una misura che per specie o per quantità non corrisponda a quella astrattamente prevista, o che è stata determinata dal giudice sulla base di un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali inapplicabili", e ricomprende tutti i casi in cui la misura sia disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-02).

Si richiamano, al riguardo, una risalente decisione, alla cui stregua "tutto ciò che si riferisce alla erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità (art. 199 c.p. e art. 25 Cost.), cui è sottoposto, come le pene, anche il regime delle misure di sicurezza, rientra nel potere decisorio ex officio della corte di cassazione che, se rileva una causa di illegalità della misura di sicurezza, deve provvedere ad eliminarla" (Sez. 3, n. 1044 del 10/7/1967, Bertolini, Rv. 105611), e una più recente decisione che "ha affermato l'illegalità di una confisca per equivalente disposta per un valore superiore al profitto del reato, sul presupposto della natura "sanzionatoria" di tale misura", giungendosi alla conclusione che "la nozione di "misura di sicurezza illegale" sembra far riferimento alle misure di sicurezza applicate in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge" (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697).

La conclusione cui si perviene, inferibile dal testo dell'art. 25 Cost., comma 2 e art. 199 c.p., è ritenuta coerente anche con la diversità dei presupposti applicativi delle pene rispetto alle misure di sicurezza, che - a differenza delle prime che seguono all'accertamento del reato e, nei casi previsti, alla esclusione di una causa di non punibilità - richiedono una valutazione ulteriore, afferente, a seconda dei casi, all'accertamento della pericolosità sociale ovvero, ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa, alla verifica del nesso di strumentalità o di derivazione tra il bene e il reato; consente di assicurare il rispetto della garanzia costituzionale del controllo di legalità di tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pacificamente esteso alla mancanza o mera apparenza della motivazione; è in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, in tema di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, che, "in relazione all'applicazione delle misure di sicurezza, implic(a) un discorso giustificativo più analitico ed approfondito di quello richiesto per l'accertamento del fatto di reato e per la determinazione della pena", in quanto, con riferimento alle stesse, "non è correlabile ad alcun atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione o concorda la pena"; è, infine, compatibile con l'art. 2, prot. 7, CEDU e con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l'attuazione della garanzia, di cui alla detta norma, in forza della quale ciascun condannato ha diritto a un giudizio di controllo da parte di un giudice superiore, è rimessa a un ampio margine di apprezzamento da parte degli Stati e i moduli di definizione concordata del procedimento penale possono implicare garanzie d'impugnazione meno ampie.

La seconda opzione distingue tra le statuizioni che recepiscono il patto e quelle esterne all'accordo, sviluppando nel suo interno argomenti diversi e pervenendo a esiti diversi, che tuttavia procedono da una stessa premessa, rappresentata dalla portata costitutiva dell'accordo, che, comunque inteso dal punto di vista strutturale, è sotteso alla sentenza di "patteggiamento", e dalla sua "legittimazione" costituzionale nel consenso e nel diritto di difendersi negoziando (in cui può essere declinato il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., comma 2).

Una prima impostazione individua il regime di impugnazione della sentenza avendo riguardo alla diversa intensità dell'onere di motivazione gravante sul giudice in relazione al tipo di statuizione e al rapporto tra la stessa e il contenuto del patto, il cui oggetto è tipizzato dall'art. 444 c.p.p., e ritiene ammissibile il ricorso per cassazione avente a oggetto la doglianza di mancanza di motivazione e di violazione dell'art. 240 c.p. in ordine alla disposta confisca del denaro, in quanto relativa a "un aspetto della sentenza estraneo al concordato sulla pena, dunque ricorribile indipendentemente da detti limiti (previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis) e secondo le regole generali" (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika, cit.; conforme, Sez. 4, n. 22824 del 17/04/2018, Daouk, cit.).

Altra impostazione, cui perviene la stessa Sezione rimettente, valorizza l'interpretazione, per la quale, in linea con la sentenza n. 313 del 1990 della Corte costituzionale, si configura, nella determinazione della sentenza, un modello di "compartecipazione" delle parti e del giudice, che soprintende all'accordo, la legittimità della cui logica negoziale, riferita al tema principale della responsabilità e della sanzione, è estensibile alla parte relativa all'applicazione della misura di sicurezza.

L'ordinanza - anche richiamando approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 54977 del 14/10/2016, Orsi, Rv. 268740; Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825; Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, dep. 2016, Spagnuolo, Rv. 265823; Sez. 5, n. 1154 del 22/03/2013, Defina, Rv. 258819), che hanno ritenuto possibile "inserire" nel patto una statuizione relativa alla misura di sicurezza, con esclusione, tuttavia, di un effetto vincolante per il giudice, gravato solo da un onere di motivazione nel caso in cui provveda in termini difformi da quelli concordati, nella impossibilità di estendere al punto relativo alla confisca le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipiche della sentenza di patteggiamento - rappresenta la desumibilità da tale consolidato principio di una interpretazione dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, che ne circoscrive l'applicazione, quanto al motivo di ricorso relativo all'illegalità della misura di sicurezza, alla sentenza di "patteggiamento" che recepisca il contenuto dell'accordo, nel quale siano inseriti dalle parti, oltre al suo oggetto essenziale, eventuali ulteriori profili (accidentalia negotii), rispetto ai quali il giudice è esonerato dall'onere di motivare specificamente.

Diversamente, esclusa la vincolatività dell'accordo sulla misura di sicurezza, il giudice che non lo recepisce o applica una misura di sicurezza non oggetto di accordo tra le parti, dovrebbe svolgere una motivazione specifica e la sentenza sarebbe impugnabile anche per vizio della motivazione.

4. Nella risoluzione della questione posta, si impongono alcune preliminari considerazioni, indotte dalla necessità di delimitare l'oggetto del quesito, che attiene, sì come devoluto, alla ricorribilità in cassazione per vizio della motivazione, alla luce dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, della sentenza di "patteggiamento" che abbia applicato una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, e di inquadrare l'indicato oggetto nel pertinente più ampio contesto normativo e interpretativo.

4.1. Deve innanzitutto precisarsi che la confisca "L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies" e l'espulsione "D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86", ordinate con la sentenza impugnata a carico dei ricorrenti in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, rientrano tra le misure di sicurezza, patrimoniali e personali, adottabili, con sentenza di applicazione, su richiesta delle parti, di una pena superiore a due anni di reclusione soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero, limitatamente alla "confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.", quando la pena irrogata sia inferiore all'indicato limite, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1.

In tal senso è il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, in punto di confisca, Sez. 6, n. 9930 del 13/02/2014, Scivoli Di Domenico, Rv. 261533; Sez. 2, n. 3247 del 18/9/2013, Gambacorta, Rv. 258546; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 4280 del 25/09/2008, Garritano, Rv. 241875; in punto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86 Sez. 4, n. 42345 del 16/05/2017, Terzi, Rv. 270926; Sez. 4, n. 42841 del 02/10/2008, Jara Salazar, Rv. 241333; Sez. 6, n. 3448 del 12/06/2006, Mahboubi, Rv. 235063), riferibile a tutte le ipotesi in cui con la sentenza di applicazione della pena, per espresso riferimento normativo ovvero per omesso richiamo, nella normativa di riferimento, a uno specifico modello procedimentale, debba o possa applicarsi una misura di sicurezza.

4.2. Si rileva, inoltre, che, con riferimento alla sentenza di applicazione di pena patteggiata, si è affermata nella giurisprudenza di legittimità la necessaria correlazione dello sviluppo delle linee argomentative della decisione all'esistenza di un sotteso accordo con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione, puntualizzandosi che l'obbligo di motivazione, imposto al giudice ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p. per tutte le sentenze, non può non essere conformato, rispetto a quella di applicazione della pena su richiesta delle parti, alle sue peculiari caratteristiche formali, strutturali, genetiche e funzionali che la differenziano dall'ordinaria sentenza di condanna, pur senza ridursi il compito del giudice alla semplice presa di atto del patto concluso dalle parti (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270).

A tale riguardo le Sezioni Unite, che hanno sempre sottolineato, intervenendo su istituti specifici, la portata costitutiva dell'indicato accordo vincolato alla tipicità dei contenuti legislativamente predefiniti (tra le altre, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838/841; Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina, Rv. 212437/438), hanno giudicato sufficiente una motivazione in termini sintetici in merito alle statuizioni costituenti oggetto del medesimo accordo, implicante per l'imputato che ne fa richiesta la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637), ovvero l'esonero dell'accusa dall'onere della prova dei fatti dedotti nella imputazione (Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191134).

La giurisprudenza, antecedente alla entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, che si è consolidata su tali condivisi principi (da ultimo, Sez. 6, n. 56976 del 11/09/2017, Sejdara, Rv. 271671), ha, invece, escluso costantemente, che la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito potesse estendersi alle statuizioni estranee all'accordo, come quelle relative, per quanto qui interessa, all'applicazione delle misure di sicurezza.

Quanto alla confisca si è, invero, ripetutamente affermato che, in caso di pena patteggiata, anche dopo la modifica - introdotta con la L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a), - dell'art. 445 c.p.p., comma 1, che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i variabili presupposti delle disposte misure in relazione alla situazione concreta e secondo le specifiche normative che le disciplinano (tra le altre, Sez. 6, n. 9930 del 13/02/2014, Scivoli Di Domenico, cit.; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879; Sez. 2, n 3247 del 18/9/2013, Gambacorta, cit.; Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454).

Quanto, inoltre, alla espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", in virtù dell'applicata statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (tra le altre, Sez. 6, n. 3448 del 12/06/2006, Mahboubi, cit.; Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006).

Le misure di sicurezza personali, qualunque sia la natura che ontologicamente si assegna loro, ha annotato al riguardo la Corte costituzionale, "comportano comunque la privazione o la limitazione della libertà personale e, quindi, incidono in ogni caso su un valore che l'art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell'uomo, sia esso cittadino o straniero (...). Ed è giurisprudenza di questa Corte che, di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1994, 81 del 1993, 368 del 1992, 366 del 1991)".

Nè, si è pure rilevato, come annotato anche nell'ordinanza di rimessione, le parti, nell'ambito della loro discrezionalità e autonomia, non possono includere nell'accordo, delimitato dal legislatore al solo trattamento sanzionatorio e alla eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, anche le misure di sicurezza, tuttavia chiarendosi che il giudice non è vincolato alle richieste delle parti, in quanto dette misure, sottratte alla loro disponibilità, esulano dall'area della negozialità individuata e delimitata dall'art. 444 c.p.p., ma, ove le disattenda, senza essere obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, deve indicare le ragioni per le quali ha provveduto, al riguardo, in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dalla difesa (tra le altre, con riferimento alla sola confisca, Sez. 6, n. 54977 del 14/10/2016, Orsi, cit.; Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, Spagnuolo, cit.; Sez. 5, n. 1154 del 22/3/2013, Defina, cit.; Sez. 2, n. 19945 del 19/4/2012, Toseroni, cit.).

4.3. La giurisprudenza di legittimità, procedendo dalla considerazione che, in tema di "patteggiamento", il prestato consenso è frutto del generale potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, ha anche affermato, delimitando l'area dei vizi deducibili e parametrati sulle peculiarità del rito (Sez. 5, n. 102 del 18/01/1995, Pepe, Rv. 200465), e ha ribadito, con orientamento costante (tra le altre, Sez. 6, n. 28427 del 12/03/2013, Ennaciri, Rv. 256455; Sez. 2, n. 3622 del 10/01/2006, Laaziz, Rv. 233369; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718; Sez. 1, n. 6898 del 18/12/1996, dep. 1997, Milanese, Rv. 206642), che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell'impugnazione, che è quella di legittimità, di eccezioni o censure, che attengono al merito delle valutazioni sottese al consenso stesso, ovvero si risolvono in un recesso dall'accordo non consentito ad alcuna delle parti per il principio costituzionale di uguaglianza fra le stesse nel processo penale.

4.4. Quanto alle misure di sicurezza, in linea con il ribadito principio della non automatica estensione alla loro applicazione della motivazione sommaria propria del rito speciale, si è giudicato sussistente, nel caso in cui la confisca fosse disposta senza motivazione, l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che avesse contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il bene e il reato, e si è ritenuto censurabile l'incorso inadempimento dell'obbligo di motivazione, annullandosi la sentenza resa in sede di "patteggiamento" limitatamente alla disposizione sulla confisca allo scopo di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni (o dinanzi al giudice di rinvio, tra le altre, Sez. 6, n. 9930 del 13/02/2014, Scivoli Di Domenico, citata; Sez. 4, n. 27935 del 02/05/2012, Anibaldi, Rv. 253556; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 10531 del 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928; Sez. 4, n. 28750 del 21/03/2002 Chiascione, Rv. 222062; ovvero - annullandosi senza rinvio la disposizione relativa alla confisca - in sede esecutiva, tra le altre, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623; Sez. 6, n. 49966 del 9/11/2004, Salah, Rv. 230387; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu, Rv. 222753; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, Trovato, Rv. 215003; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205708).

A tali conclusioni è giunta anche quella giurisprudenza, che, in presenza di un accordo delle parti includente anche le misure di sicurezza, ha esaminato il denunciato vizio di motivazione con riguardo alle stesse, pervenendo a una pronuncia rescindente ovvero al rigetto del ricorso (Sez. 6, n. 54977 del 14/10/2016, Orsi; Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, Spagnuolo; Sez. 5, n. 1154 del 22/3/2013, Defina; Sez. 2, n. 19945 del 19/4/2012, Toseroni, citate).

4.5. Con la L. n. 103 del 2017, infine, si è introdotto, come anticipato, nel sistema delle impugnazioni un nuovo comma 2-bis nell'art. 448 c.p.p., secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

La medesima legge ha anche aggiunto all'art. 130 c.p.p. il nuovo comma 1-bis, che dispone che "quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione, a norma dell'art. 619, comma 2".

Tali norme, che prevedono specifici motivi di ricorso e un possibile intervento correttivo, in sede di legittimità, di errori materiali estranei ai vizi sindacabili come tali e riferibili solo alla "pena", sono ritenute da più voci in dottrina espressive della svolta codificazione di alcuni degli approdi più significativi raggiunti dalla giurisprudenza nella individuazione e delimitazione delle ragioni di impugnazione di sentenze, pur rese in esito all'intervenuto accordo sulla pena e nella forma impugnabili per tutti i casi previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, e coerenti con la ratio della riforma e con la prevista limitazione dei casi di ricorribilità di dette sentenze, quali desumibili dalla Relazione governativa (A.Euro 2798) di accompagnamento del disegno di legge, esitato dopo un lungo iter parlamentare e riprodotto, poi, nel testo definitivo della norma con il solo escluso riferimento all'ipotesi, già prevista, della omessa applicazione della misura di sicurezza.

In detta Relazione, concordante con le valutazioni già espresse dalla Commissione ministeriale, si è, invero, annotato che "anzitutto si reputa che il modulo consensuale di definizione del processo, proprio del cosiddetto patteggiamento, non meriti l'attuale, troppo ampia ricorribilità per cassazione, constatato, d'altra parte, l'esito largamente prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempo e di costi organizzativi. Si ritiene pertanto di limitarne la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omessa".

4.6. La giurisprudenza di legittimità, nei suoi plurimi interventi successivi alla indicata novella, si è, in effetti, pronunciata sui vizi ricorribili in sostanziale continuità interpretativa con pregressi maggioritari orientamenti, che già avevano apprezzato i vizi ricorribili ex art. 606 c.p.p. tenendo conto dell'accordo processuale alla base del rito.

Dando conto di detti interventi, in termini generali e nei limiti funzionali alla decisione, si rileva, tra l'altro, che si è esclusa la proponibilità, a seguito di applicazione di pena su richiesta delle parti, di ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, irrilevanti se non si traducono in censure di nullità, per le quali vige peraltro il principio di tassatività (Sez. 4, n. 54580 del 19/09/2018, Sentimenti, Rv. 274505), e l'ammissibilità dei motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ove il ricorso non contenga la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630), e si è riaffermato, quanto al motivo relativo all'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, che sono denunciabili i soli casi di errore manifesto (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619) o di motivazione meramente apparente (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371), ovvero di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, EI Zitouni, Rv. 275971-02; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

Si è, invece, ritenuto non deducibile, alla stregua del nuovo regime impugnatorio, il vizio relativo all'omessa valutazione da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., sì da ritenersi l'intervento normativo "una ulteriore evoluzione della limitata ricorribilità della sentenza di "patteggiamento" già affermata, nel vigore della precedente normativa, nella giurisprudenza di legittimità, che per indirizzo consolidato disconosceva all'imputato il potere di rimettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie su cui era caduto l'accordo in quanto coperti dal patteggiamento, conformando il ridotto obbligo di motivazione in considerazione dell'accordo presupposto dalla decisione (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, di Benedetto, Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270)" (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Boutamara, cit.).

4.7. La previsione espressa quale motivo di ricorso della illegalità della misura di sicurezza, accanto alla illegalità della pena, ha indotto la giurisprudenza a chiedersi come la illegalità della misura di sicurezza dovesse essere intesa e se soprattutto la sua definizione dovesse o meno ripetere quella adottata per configurare come illegale, e censurabile con ricorso per cassazione prima della L. n. 103 del 2017, la pena concordata tra le parti e ratificata dal giudice.

La nozione di pena illegale si è attestata attraverso una progressiva elaborazione da parte della giurisprudenza e di plurimi interventi delle Sezioni Unite, che l'hanno valorizzata sia in funzione di deroga del principio devolutivo, sia, e soprattutto, per la definizione dei detti limiti di sindacabilità, quanto alla determinazione della pena, della sentenza resa ex art. 444 c.p.p., procedendo da un ambito che la correla ai casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra o contra legem perchè non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729), ed estendendola anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon Rv. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 24 Cost., comma 2, (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà, che ha anche dato conto degli approdi della giurisprudenza di legittimità e dei casi individuati come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al "patteggiamento").

In linea con tale delineato ambito della illegalità della pena, si è quindi affermato che non vi rientra la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato.

La nozione di misura di sicurezza illegale è stata definita da tre contemporanee decisioni (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Boutamara; Sez. 6, n. 5875 del 19/12/2018, Chtibi; Sez. 6, n. 7630 del 19/12/2018, Fall, già citate quali espressive del primo orientamento oggetto del contrasto potenziale), mutuando le definizioni, già maturate, di pena illegale, sulla premessa che "il principio di legalità, enunciato per le misure di sicurezza dall'art. 199 c.p. e sistematicamente composto con quello della legalità della pena, di cui all'art. 1 c.p., nella previsione dell'art. 25 Cost., comma 2, informa di sè tutto il sistema penale e vieta che abbia esecuzione, con la pena illegale, anche una misura di sicurezza illegale", e ritenendo tale la misura di sicurezza non prevista dall'ordinamento giuridico per il caso concreto oggetto di giudizio, ovvero quella eccedente, per specie e quantità, i relativi limiti legali.

Distinta dalla illegalità, che predica la totale estraneità a sistema della misura di sicurezza, come della pena, per una irrimediabile deviazione dal rilevante modello tipico, è, per dette decisioni, la illegittimità conseguente a un vizio della motivazione, in una delle sintomatiche declinazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, a differenza della illegalità, è emendabile nel rapporto tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio di rinvio.

Si è sostenuto in tal senso anche che "l'illegalità della pena o della misura di sicurezza sussiste solo quanto la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico, trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza", giudicandosi estraneo alla nozione di illegalità il vizio relativo alla quantificazione del profitto (così, Sez. 6, n. 52205 del 16/10/2018, Diaverum Italia s.r.l., Rv. 274292).

In altri casi si è, invece, estesa la nozione di illegalità della misura di sicurezza, che consente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ai casi in cui detta misura sia applicata in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge anche in caso di motivazione mancante o meramente apparente, rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, valorizzando i presupposti applicativi delle misure di sicurezza, personali e reali, e richiamando risalente arresto (Sez. 3, n. 1044 del 10/7/1967, Bertolini), che aveva ritenuto che tutto ciò che si riferisce all'applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti, costituisce violazione del più ampio principio di legalità di cui all'art. 199 c.p. e art. 25 Cost., cui è sottoposto anche il regime delle misure di sicurezza (in questo senso, Sez. 3, n. 15525 del 15/2/2019, Bozzi, Rv. 275862; Sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, cit.).

A detta nozione di illegalità della misura di sicurezza si è, infine, anche ricondotta l'ipotesi di omessa applicazione con la sentenza di "patteggiamento" della misura di sicurezza, ritenendosi ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a denunciarla, perchè "incidente sul complessivo trattamento sanzionatorio e perciò rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7" (Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, dep. 2019, El Ghazzani, Rv. 275530, con riguardo alla espulsione dello straniero ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86), ovvero "in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale (la) confisca è prevista come obbligatoria (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896, con riguardo alla confisca, diretta o per equivalente, prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis per il reato di omesso versamento di IVA), ovvero in quanto "l'omissione di qualsiasi statuizione sul punto integra un'ipotesi di illegalità della pena e della misura di sicurezza" (Sez. 5, n. 19735 del 11/01/2019, Rossi, Rv. 276986, con riguardo alla confisca prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11).

5. Poste tali considerazioni, la soluzione della questione devoluta - che, in coerente rapporto con il thema decidendum, presuppone che, con la sentenza di "patteggiamento", sia stata applicata una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, obbligatoria o facoltativa, concordata o meno tra le parti - deve procedere apprezzando la portata dell'art. 448-bis c.p.p. nel delineato contesto normativo e interpretativo e in rapporto all'istituto del "patteggiamento" e al tema più generale, sotteso alla stessa prospettata questione, dell'attuale vigenza di un regime di impugnazione unitario della sentenza di applicazione di pena concordata, come delineato dall'art. 448-bis c.p.p., ovvero della coesistenza con tale regime di quello "ordinario" di cui all'art. 606 c.p.p., azionabile dalle parti per le statuizioni estranee al loro accordo.

6. Le Sezioni Unite, che sotto diversi aspetti si sono occupate della sentenza di "patteggiamento", ponendo la sua motivazione e la sua impugnazione in correlazione con l'accordo delle parti sulla pena del quale la stessa rappresenta l'epilogo decisorio e che ne giustifica le sue peculiari caratteristiche, hanno da tempo messo in rilievo il rapporto tra il profilo di negozialità di detto accordo e il profilo dei poteri del giudice sulla sua verifica.

L'equilibrio di tale rapporto ovvero il bilanciamento del controllo giurisdizionale e dell'assetto predisposto dalle parti, coinvolgenti anche il tema della natura della sentenza di "patteggiamento", non richiedono approfondimenti in questa sede, essendo sufficiente rilevare che, pur a fronte degli interventi normativi che hanno modificato nel tempo l'istituto in esame, sono rimasti immutati, oltre alle modalità dell'accordo sulla pena previsto dall'art. 444 c.p.p. (formato dalla richiesta di applicazione di pena, indicata al comma 1, e dal consenso, indicato al comma 2, della "parte che non ha formulato la richiesta"), i parametri del controllo giudiziario da compiersi sull'intero progetto di decisione, che, se è limitato a un accertamento negativo circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità indicate dall'art. 129 c.p.p., è positivo, e bilancia il profilo dispositivo dell'accordo, quanto alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e alla congruità della pena, nonchè quanto alla sussistenza delle condizioni che giustificano la concessione della sospensione condizionale, alla quale la richiesta sia stata subordinata.

Anche la Corte costituzionale, investita di questioni di legittimità costituzionale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha affermato che il potere dispositivo delle parti, "concepito in funzione di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia con una effettiva ed immediata applicazione della pena", si inserisce in un contesto edittale predeterminato dal legislatore in cui il giudice, senza rivestire un ruolo di carattere meramente "notarile", esercita una funzione giurisdizionale determinante allorchè procede al controllo sull'accordo raggiunto tra le parti e alle ulteriori valutazioni di merito (Corte Cost., sent. n. 313 del 1990), fermo restando il fondamento primario dell'istituto nell'accordo tra pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione, responsabilità dell'imputato e pena conseguente (sent. n. 66 del 1990), che condiziona, circoscrive e indirizza il compito del giudice (sent. n. 155 del 1996), e la cui componente negoziale è resa evidente anche dalla facoltà concessa al giudice di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso (art. 446 c.p.p., comma 5), in un "sistema costruito in modo che l'imputato possa determinarsi alla sua scelta con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione della pena su richiesta, così da poterne adeguatamente ponderare i benefici e gli svantaggi" (sent. n. 394 del 2002).

7. Il tema del contenuto dell'accordo sulla pena e dei limiti del controllo giurisdizionale e con esso delle censure proponibili con il ricorso per cassazione è anche alla base del contrasto, denunciato in termini potenziali e come tale devoluto, seguito alla entrata in vigore della indicata legge alla luce della previsione del richiamato art. 448 c.p.p., comma 2-bis.

7.1. Intendendo, invero, detta norma come introduttiva, in relazione a dati testuali e sistematici, di un regime di impugnazione specifico per la sentenza di applicazione di pena, giustificato "dall'origine concordata del provvedimento impugnato (e dalla conseguente preclusione della possibilità di contestare i termini fattuali dell'imputazione e la valutazione di merito sulle prove)", tale regime, riferito a punti della decisione certamente estranei all'accordo delle parti, come quello relativo all'applicazione di misure di sicurezza (espressamente ricorribile solo in caso di illegalità della disposta misura), è ritenuto proprio a tutte le statuizioni espresse e contenute in sentenza, "rientrino o meno nel perimetro dell'accordo sulla pena", con estraneità al sindacato di legittimità della diversa fattispecie della misura di sicurezza la cui applicazione sia denunciata per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Boutamara, cit.).

Al contrario, valorizzandosi la unicità del regime di impugnazione previsto dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, per le statuizioni recettive dell'accordo e per quelle estranee allo stesso, la nozione di illegalità della misura di sicurezza è ritenuta comprensiva di tutti i casi in cui la misura sia disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione e anche senza motivazione o con motivazione apparente (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, cit.), ovvero, rimarcandosi la "estraneità strutturale della misura di sicurezza al concordato sanzionatorio", il cui oggetto è tipizzato dall'art. 444 c.p.p., l'aspetto estraneo all'accordo è ritenuto ricorribile secondo le regole generali (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika, cit.; conforme, Sez. 4, n. 22824 del 17/04/2018, Daouk, cit.).

7.2. La lettura alternativa proposta dalla Sezione Sesta muove, a sua volta, anche dall'esame dell'accordo sotteso alla sentenza di applicazione di pena e delle sue caratteristiche strutturali, che lo rendono vincolato sul piano contenutistico a quanto stabilito dall'art. 444 c.p.p., e valorizza, in rapporto ai limiti della sua controllabilità, la possibilità che profili pertinenti a elementi che non hanno una base concordata siano oggetto di statuizione giudiziale, ovvero che il patto abbia un oggetto più ampio e riguardi elementi accessori e comunque ulteriori rispetto al nucleo tipico ed essenziale dell'accordo sulla pena.

La prima possibilità è correlata all'applicabilità, con la sentenza, unitamente alla pena delle misure di sicurezza patrimoniali o personali, di carattere obbligatorio o facoltativo, di diversa natura e fondamento, implicanti, per l'imputato, anche la probabile irreversibile disposizione di diritti fondamentali, senza alcuna rinuncia da parte sua ai diritti e alle garanzie che caratterizza, invece, la scelta di accedere al rito del "patteggiamento", e soggette, per il giudice, all'onere di motivare e fornire una giustificazione esterna e razionale della decisione.

Le argomentazioni svolte al riguardo sono tese a dimostrare, da un lato, la sussistenza di questioni, non risolte, indotte dalla soluzione interpretativa, che, facendo riferimento all'integrale contenuto della sentenza di origine concordata, individua nel regime impugnatorio specifico, introdotto dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, i casi di impugnazione e i punti impugnabili, con esclusione di ogni diversa censura che non sia, quanto alle misure di sicurezza, la loro illegalità, intesa come radicale estraneità a sistema per mancanza di elementi di struttura, e, dall'altro lato, la sussistenza di ragioni inducenti a diverso esito impugnatorio in relazione: alla natura negoziale del rito che dà via a un accordo sulla pena, senza possibilità di recesso; alla estraneità a tale logica di statuizioni, implicanti l'accertamento dei presupposti giustificativi del loro oggetto, e non attività meramente ricognitiva, e alla esigenza della controllabilità di tali statuizioni.

La seconda possibilità è, invece, correlata alla "compartecipazione" delle parti e del giudice nella "determinazione dalla sentenza", che si trae dalla impostazione che si configura sulla base della interpretazione prescelta dalla Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990), alla cui stregua, in tema di applicazione concordata di pena, si individua nel giudice "l'organo del controllo di legalità che sovrintende all'accordo delle parti", e al consolidato principio, affermato prima della riforma, della inseribilità nell'accordo sul trattamento sanzionatorio di pattuizione attinente alle misure di sicurezza, non vincolante per il giudice, tenuto a motivare le ragioni della sua diversa decisione.

Registrato detto principio, si osserva che il modello di compartecipazione delle parti e del giudice, legittimo con riferimento al tema principale della responsabilità e della sanzione, costituenti presupposti dell'accordo, può essere estensibile anche alla parte relativa all'applicazione delle misure di sicurezza, in assenza di ostacoli a una estensione della logica negoziale ad altri punti della decisione e in presenza del previsto vaglio del giudice sulle prospettazioni delle parti, funzionale al rispetto dei canoni costituzionali di legalità e giurisdizionalità.

La prima e la seconda possibilità fondano l'opzione interpretativa secondo cui, nella riaffermata centralità dell'accordo sulla pena, il riferimento contenuto nell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, alla misura di sicurezza illegale è interpretabile come riferentesi alla ricorribilità della sentenza di "patteggiamento", che recepisca un accordo relativo anche alla misura di sicurezza, solo se questa sia illegale, mentre, nell'ipotesi in cui tale accordo non sia recepito nella parte accessoria dal giudice, che non vi è obbligato, e nell'ipotesi in cui il giudice disponga una misura di sicurezza, patrimoniale e personale, su cui non è intervenuto alcun accordo tra le parti, il potere di impugnazione non potrebbe non ricomprendere anche il sindacato sulla motivazione del provvedimento, che deve pertanto essere specificamente svolta, e troverebbe il suo fondamento giustificativo nella norma generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1.

8. Le diverse interpretazioni proposte in ordine alla ricorribilità o no per cassazione per vizio di motivazione della sentenza di "patteggiamento" in ordine all'applicazione di misure di sicurezza, che delimita, come già detto, il tema devoluto, si espongono a rilievi critici.

8.1. L'interpretazione, che valorizza il testo dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e congiunte ragioni di natura sistematica e logica e di coerenza con i parametri costituzionali e convenzionali, non considera che il riferimento alla illegalità della misura di sicurezza come motivo di ricorso per cassazione, ove inteso come limitativo della possibilità di dolersi della statuizione a essa relativa, compresa o meno nell'accordo tra le parti, solo se la misura sia radicalmente estranea a sistema, prescinde da ogni riferimento coerente alla pur richiamata origine concordata del provvedimento, da un lato, e alla poliforme natura giuridica, ai presupposti applicativi, alle finalità delle misure di sicurezza, dall'altro lato, oltre che alle consolidate regulae iuris quanto alla motivazione, e per l'effetto alla impugnabilità dei suoi vizi, in punto di applicazione delle stesse misure.

In tale prospettiva la disciplina impugnatoria, se applicata come dedotto, più che essere, come assunto, compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, si pone in contrasto, nel non consentire la ricorribilità delle statuizioni relative alle misure di sicurezza per vizio di motivazione, con esigenze di tutela dei diritti e, come ricordato nell'ordinanza rimettente, con il principio di proporzionaltà, che, affermato anche a livello sovranazionale dalle fonti dell'Unione (par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 a art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali) e dal sistema della CEDU, assolve "ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto".

Nè aggiungono ragioni di concretezza alla indicata interpretazione la sua evocata favorevole rispondenza nella ratio dell'intervento riformatore, espressa nella Relazione governativa di accompagnamento dell'originario disegno di legge (A.Euro 2798 - XVII Legislatura), relativo alla predetta norma, posto, peraltro, l'espresso riferimento operato al "modulo consensuale di definizione del processo, proprio del cosiddetto patteggiamento" e al profilo transattivo, le cui condizioni sono stabilite negli artt. 444 e segg. c.p.p., nè il richiamo alla categoria, di incerto contenuto e di non agevole controllabilità, della ragionevole prevedibilità del limitato regime impugnatorio delle misure di sicurezza all'atto della scelta del rito alternativo, comunque riferibile all'oggetto dell'accordo.

8.2. Anche l'opzione interpretativa, che riconduce alla nozione di misura di sicurezza illegale la misura applicata senza motivazione o con motivazione apparente (cui è anche estesa la sua omessa applicazione) rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, non può essere favorevolmente apprezzata.

Tale interpretazione, se risponde all'avvertita esigenza di cercare una soluzione ragionevole, scardina il chiaro riferimento della illegalità, da parte della giurisprudenza di legittimità e delle stesse Sezioni Unite, alla pena irrogata non prevista dall'ordinamento giuridico per il caso concreto oggetto di giudizio, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, ovvero quella eccedente, per specie e quantità, i relativi limiti legali, e in tali termini riferita alla misura di sicurezza La riconduzione della illegalità a tutti i casi in cui le misure siano disposte (ovvero non disposte) in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge, richiamando le valutazioni sottese alla loro applicazione, è anche in evidente contrasto con il testo normativo che utilizza il richiamo alla illegalità sia per la pena sia per le misure di sicurezza, salvo in ipotesi estendere anche alla pena la sindacabilità della violazione di legge derivante da vizio di motivazione, nella sua forma più radicale di omessa o apparente motivazione, con le relative conseguenze anche in rapporto alla sindacabilità della pena concordata, costituente l'oggetto essenziale dell'accordo delle parti, in contrasto con la qui riaffermata distinzione delle categorie della illegittimità e della illegalità della pena e con la stessa modifica normativa dell'art. 448 c.p.p..

8.3. Non può ritenersi esaustiva l'impostazione ermeneutica che è favorevole alla deducibilità in cassazione del vizio di motivazione secondo le regole generali con riguardo al punto relativo all'applicazione delle misure di sicurezza, sostenendo la tesi del regime di impugnazione differenziato sulla base della estraneità delle misure di sicurezza al concordato sulla pena e della conformazione dell'onere di motivazione gravante sul giudice e del potere di impugnazione della parte al tipo di statuizione e al rapporto tra la stessa e il contenuto del patto.

L'apertura sul regime differenziato, invero, si arresta al rilievo della estraneità strutturale delle misure di sicurezza all'accordo che, ex art. 444 c.p.p., può riguardare solo la sanzione sostitutiva, la pena pecuniaria e la pena detentiva, sì da indicarsi come imposta al giudice, anche in presenza di un accordo delle parti sull'applicazione della misura di sicurezza, la verifica in concreto della sussistenza dei relativi parametri applicativi, omettendosi ogni riferimento alla previsione dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.

8.4. Nè appare completa l'ultima opzione che, posta la fattibilità di un accordo a contenuto complesso in cui le parti abbiano concordato anche l'applicazione di misure di sicurezza, ipotizza che - mentre l'accoglimento dell'accordo nella sua interezza esonera il giudice dal motivare specificamente sul punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza concordata tra le parti, e la sentenza sarebbe impugnabile entro i limiti previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, - il mancato accoglimento dell'accordo nella parte accessoria imporrebbe una motivazione specifica, e una tale motivazione sarebbe richiesta anche se fosse applicata una misura di sicurezza non concordata, con deducibilità del relativo vizio di motivazione secondo la norma generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1.

Tale soluzione, che consente nel coerente sviluppo dato al già affermato regime differenziato il controllo del vizio di motivazione delle statuizioni su punti estranei all'accordo, recuperando, riguardo alle stesse, il controllo di legalità, e che permette una logica lettura del riferimento, nell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, alla illegalità della misura di sicurezza, non spiega, invero, la ragione per cui l'inserimento nell'accordo di "eventuali, possibili, profili ulteriori (misura di sicurezza) (...) accidentalia negotii", indicato come produttivo dell'esito decisionale di cui all'art. 444 c.p.p., comma 2 se l'accordo è recepito nella sua interezza, con le pure indicate conseguenze quanto alla ricorribilità della sentenza, non determini l'effetto negativo, supposto dalla medesima norma, ove l'accordo sulla misura di sicurezza non sia accolto, piuttosto che il ricorso ex art. 606 c.p.p. per vizio della motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

9. A questo punto, può essere utile procedere da un più ampio confronto con il significato e la incidenza dell'intervento normativo, rappresentato dall'art. 448 c.p.p., nuovo comma 2-bis limitato nella forma al controllo della sentenza di "patteggiamento" in sede di legittimità.

10. L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, come più volte rappresentato, ha introdotto per la prima volta un regime di impugnazione specifico per la sentenza resa ex art. 444 c.p.p., disponendo, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel titolo II del libro VI del codice di procedura penale, che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro detta sentenza "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

10.1. Il riferimento specifico tra i casi di ricorso alla illegalità della misura di sicurezza, affiancata alla illegalità della pena, non è solo riducibile alla indicazione tassativa di un punto impugnabile, di non univoco ovvero limitato contenuto, e riconducibile a esigenze deflattive e per l'effetto limitative della ricorribilità per cassazione delle sentenze di applicazione della pena, avendo una valenza significante di più ampia portata.

La norma si collega, invero, completandolo, a un percorso di rimodellamento del procedimento, già in corso per pregressi interventi normativi con riguardo specifico, per quanto qui interessa, alla pena e alle misure di sicurezza.

10.2. Una prima rilevante innovazione è stata attuata, con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto, nell'art. 444 c.p.p., innovato comma 2 la espressa previsione del giudizio sulla "congruità della pena", "divenuto da criterio eccezionale operante solo in forza di un accertamento di responsabilità secondo lo schema delineato dall'art. 448 c.p.p. (...) lo specimen, legislativamente predisposto, di ogni controllo del giudice, secondo uno schema costituzionalmente obbligato (...) da statuizioni demolitorie ultranovennali della Corte costituzionale (più in particolare dalle sentenze 313 del 1990 e 443 del 1990)" (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, cit.).

Un successivo intervento normativo, attuato con la L. 11 giugno 2003, n. 134, ha comportato che l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti abbia "decisamente cambiato pelle" (Sez. U, Diop, cit.).

Con detta legge, ritenuta dalla Corte costituzionale (sent. n. 219 del 2004) non in contrasto con i richiamati principi costituzionali, si è, tra l'altro, elevato il tetto di pena detentiva, previsto dall'art. 444 c.p.p., comma 1, per l'introduzione del rito, da due a cinque anni e sono state introdotte per il nuovo patteggiamento (c.d. editio maior) preclusioni oggettive e soggettive in relazione alla gravità dei reati e ai casi di pericolosità qualificata dell'imputato, oltre alla esclusione di alcuni effetti premiali, rimasti a connotare l'applicazione della pena inferiore a due anni (c.d. editio minor).

Quanto agli effetti premiali, in particolare, si è prevista, nel nuovo art. 445 c.p.p., comma 1, l'operatività della esenzione dal pagamento delle spese processuali, del divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all'art. 240 c.p., e non più solo nei casi di cui al suo comma 2) e della estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni solo nei casi in cui la pena detentiva "irrogata" non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, a ciò conseguendo che, a contrario, l'editio maior comporta l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p..

Pertanto, nel delineato contesto normativo il giudice "al verificarsi del presupposto per la confisca obbligatoria o di quella facoltativa (...) è tenuto ad applicarla, a prescindere dall'intervenuto accordo delle parti sul punto" (Sez. U, Diop, cit.), con la pronuncia della sentenza di applicazione della pena concordata, equiparata a una pronuncia di condanna, salve diverse disposizioni di legge, secondo il precetto che, già contenuto nell'art. 445 c.p.p., comma 1, è stato trasferito dalla stessa legge nel successivo nuovo comma 1-bis.

Assume univoco rilievo dimostrativo della prosecuzione con la ridetta legge dell'intrapreso rimodellamento dell'assetto normativo riguardante il "patteggiamento" proprio il riferimento fatto dall'indicato art. 445 c.p.p., comma 1, alla pena "irrogata", laddove si prevede che "la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi (...,) non comporta (...) l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (...)". Si è al riguardo condivisibilmente affermato "che mentre la pena "applicata" esprime il contrassegno della specialità del rito, la pena "irrogata" designa la risultante del principio di equiparazione reso palese - nell'ineludibile unitarietà dell'istituto - dall'applicazione, nell'editio maior, di un regime che non può che conseguire da una sentenza di condanna, e che si concentra nella condanna alle spese del procedimento e nell'applicazione delle misure di sicurezza" (Sez. U, Diop, cit.).

11. La positivizzazione del regime di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena con l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ha all'evidenza tenuto conto dei ridetti approdi della giurisprudenza di legittimità, nella cui sequenza è individuabile un oggettivo diritto vivente, e della pertinente normativa complementare già incisa dalle indicate interpolazioni prescrittive, intervenute in un ambito sistematico in cui - al di là delle linee interpretative volte a cogliere di volta in volta il mantenuto equilibrio, funzionale alla stessa legittimità dell'istituto, del controllo giurisdizionale e della regolamentazione pattizia - sono rimasti apparentemente immodificati nel loro nucleo essenziale la struttura e la funzione del "patteggiamento".

11.1. Posta, infatti, la certa interpolazione, con la L. n. 134 del 2003, dell'istituto del "patteggiamento" con la eliminazione di ogni limite all'applicazione della confisca, sussistente nel testo originario e riferito alla sole ipotesi di cui all'art. 240 c.p., comma 2, e con l'applicazione, prevista a contrario, delle misure di sicurezza in genere quando "la pena irrogata (...) superi i due anni (...)", e posto l'approdo della giurisprudenza di legittimità, già registrato, con il quale si è riconosciuta la possibilità alle parti processuali di inserire nel perimetro negoziale pattuizioni, come quelle afferenti alle misure di sicurezza, non necessarie ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p., è desumibile dal testo normativo che la novella, andando anche oltre i contenuti riferiti dalle richiamate decisioni ai casi concreti e non univocamente rappresentati quanto agli effetti della inclusione della pattuizione relativa alle misure di sicurezza nell'accordo sulla pena, ha a sua volta interpolato l'art. 444 c.p.p..

Detta interpolazione è stata operata introducendosi, con valenza precettiva, un contenuto innovativo nell'oggetto del "patteggiamento", che è stato ampliato con la possibilità che l'accordo riguardi anche le misure di sicurezza, previste espressamente come applicabili con la sentenza resa ex art. 444, comma 2, alla stregua del disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1, e già ritenute dalla giurisprudenza, antecedente alla novella, inseribili nel perimetro dell'accordo processuale.

Tale rimodellamento dell'art. 444 c.p.p. comporta, poi, per coerenza interna del sistema, che, se le misure di sicurezza sono inserite nell'accordo, la relativa pattuizione è vincolante e non discutibile per le parti processuali, alla pari delle pattuizioni "necessarie" (sulla pena), ove ratificata dal giudice, salva la loro illegalità, che - denunciabile in sede di legittimità ex art. 448 c.p.p., comma 2-bis, - compromette, se denunciata e ritenuta, la permanente validità della base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito, mentre al fatto stesso della possibile inseribilità nell'accordo di "pattuizioni facoltative" (sulle misure di sicurezza), ulteriori rispetto al nucleo essenziale dell'accordo sulla pena, consegue che se, a seguito della richiesta di misura di sicurezza inserita nell'accordo sulla pena, non vi è il consenso dell'altra parte, non si forma l'accordo e non vi è spazio per la pronuncia della sentenza di patteggiamento "complessa".

Sorreggono dette considerazioni concordanti rilievi di natura sistematica e logica.

11.2. Si rileva, innanzitutto, che dell'art. 448, il comma 2-bis rubricato "provvedimenti del giudice", segue il primo e il comma 2, che attengono alla pronuncia della sentenza nella ricorrenza delle "condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1" e alla disciplina del dissenso del pubblico ministero rispetto alla stessa richiesta e ai suoi effetti, in contesto riferito alla pronuncia sul patto di cui all'art. 444 c.p.p..

Detta annotazione fonda anche un ulteriore rilievo, correlato alla rimodulata disciplina dell'art. 448 c.p.p., comma 1 con L. n. 479 del 1999, e al trasferimento all'art. 444 c.p.p., comma 2, del giudizio di congruità della misura della pena, assurto da parametro di valutazione di natura eccezionale per la pronuncia della sentenza "dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione", unitamente al giudizio di ingiustificato dissenso del pubblico ministero, a oggetto necessario di ogni controllo del giudice, condizionante lo stesso accesso all'istituto del "patteggiamento".

Conferma ulteriormente le già menzionate considerazioni la circostanza che l'indicato trasferimento del criterio di congruità della misura della pena, pur conseguito all'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990), si pone in termini di univoca premessa sistematica rispetto alla previsione, quale motivo di ricorso, della illegalità della pena (già ritenuta congrua dal giudice che l'ha applicata), da ciò dovendo logicamente inferirsi che il richiamo normativo congiunto alla illegalità della pena e della misura di sicurezza - riaffermatone il comune riferimento alla stessa nozione - esprime la scelta del legislatore di porre anche la misura di sicurezza, ove inserita nell'accordo, come oggetto, tra gli altri, del controllo del giudice ai fini e per gli effetti di cui all'art. 444 c.p.p., conformando il predisposto meccanismo di protezione alla nuova dimensione del patto processuale.

Nè può trascurarsi di rilevare che il possibile consentito ampliamento dell'accordo in dipendenza del suo contenuto innovativo, indotto dall'interferente sistema impugnatorio predisposto dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e segnatamente dalla previsione del ricorso per cassazione per illegalità della misura di sicurezza, consente di ritenere, disvelando - attraverso la "mediazione accertativa della giurisprudenza" (così espressa da Sez. U civ., n. 15144 del 11/07/2011) - le dinamiche evolutive interne all'ordinamento, che, in linea con la direzione in cui si sta sviluppando il processo penale nel quale si assiste alla espansione dei profili patrimoniali e preventivi, e con essi alla moltiplicazione soprattutto delle misure di sicurezza patrimoniali, anche l'istituto del "patteggiamento" si stia rinnovando, adeguandosi a tale tendenza, con il riconoscimento a ciascuna delle parti della facoltà di chiedere l'applicazione, o di dare il consenso all'applicazione, di misure di sicurezza, e quindi inserire nell'accordo anche la pattuizione alle stesse relativa, con accettazione delle conseguenze connesse e conseguenti alla pronuncia sull'intero accordo, ratificato dal giudice, della sentenza resa ex art. 444 c.p.p., e tra queste quelle correlate alle, già enunciate, caratteristiche formali, strutturali, genetiche e funzionali di detta sentenza - riguardanti la sua motivazione e la sua impugnazione.

Peraltro, nell'indicato segnato contesto relativo all'istituto del "patteggiamento" permane un rapporto tra il patto e la giurisdizione non sbilanciato a favore della componente pattizia, rivestendo essenziale rilievo anche il controllo che il giudice, secondo il modello codicistico congruente con il suo oggetto, compie sulle richieste e prospettazioni congiunte delle parti, e quindi sull'intero progetto di decisione a contenuto complesso, e che, in collegamento con il regolamentato sindacato di legittimità della decisione finale, se è un accertamento negativo in relazione alla responsabilità, è positivo quanto alla verifica - oltre che in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze e alla congruità della pena - anche quanto al riscontro della legalità della pena e della misura di sicurezza, oggetto di accordo, bilanciando il ridetto contenuto pattizio del rito.

11.3. Dall'esame delle "connotazioni testuali" dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), che rappresentano l'oggetto prioritario dell'attività interpretativa e segnano il limite "esterno", indicato, in ambito civile, come il limite di "tolleranza ed elasticità del significante testuale" (Sez. U civ., n. 15144 del 11/07/2011; Sez. U civ., n. 27341 del 23/12/2014), senza esonerare il giudice dalla ricerca dei possibili e coerenti significati autorizzati dal testo "anche alla luce del sistema normativo in cui (la norma) è inserita (... e) della disciplina legale dell'istituto di cui la norma è parte" (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, cit.), si trae, pertanto, un coerente significato del riferimento, nel testo, alla illegalità della misura di sicurezza.

Tale significato della norma, come individuato, e la sua incidenza rispetto all'istituto del "patteggiamento" confermano la logica coerenza del quadro normativo, che - a fronte della riaffermata legittimità dello stesso istituto, del più volte ribadito giudizio della sua complessiva armonia costituzionale e della riconosciuta aderenza della sua applicazione ai principi CEDU - limita a ipotesi specifiche la ricorribilità della sentenza di applicazione della pena, correlandole, sotto l'aspetto strutturale-sistematico, a profili particolari che hanno comunque riguardo all'aspetto negoziale del rito e anche a un oggetto, quale la misura di sicurezza, che, una volta ricompreso nell'accordo, non è "a peso intermedio" ma vincola il giudice a recepire l'intero accordo complesso ovvero a non pronunciare la sentenza di "patteggiamento" e prendere i consequenziali provvedimenti.

11.4. Può quindi trarsi la seguente sintesi:

- se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis;

- se, a seguito del ricorso per cassazione, l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare "illegale", la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di "patteggiamento", dal momento che la rilevata illegalità rende invalido l'intero accordo.

12. Discende da quanto esposto che l'applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1, con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, in relazione al quantum della "pena irrogata".

E, in tal caso, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448 c.p.p., comma 2, - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1.

Del resto, militano in tal senso le stesse previsioni delle richiamate norme, poichè non appare senza significato che la formula di cui al ridetto art. 444 c.p.p., comma 2, (il giudice "dispone con sentenza l'applicazione (della pena) enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti") rinvia alla specialità del rito, connotato, tra l'altro, da un regime di impugnazione limitato, quanto alle misure di sicurezza, alla loro illegalità; il riferimento alla pena irrogata nell'art. 445 c.p.p., comma 1, rinvia più direttamente al principio di equiparazione della sentenza a una pronuncia di condanna, attestato dal regime applicabile (condanna alle spese del procedimento e applicazione delle misure di sicurezza) quando la pena supera i due anni; l'art. 448 c.p.p., comma 2, seconda parte, prevede tuttora l'inappellabilità della sentenza "negli altri casi", diversi dalla ipotesi in cui è il pubblico ministero dissenziente legittimato all'appello, e quindi ammette il ricorso per cassazione ai sensi del vigente art. 568 c.p.p., comma 2, nella vigenza dello stesso art. 448 c.p.p., nuovo comma 2-bis.

13. Le ragioni esposte e le conclusioni cui si è pervenuti escludono che possa formare oggetto di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, la censura relativa alla omessa applicazione - con la sentenza di applicazione della pena concordata - di una misura di sicurezza, salvo, come è chiaro, che essa sia prevista per legge come obbligatoria in relazione al titolo di reato, oggetto di imputazione, soccorrendo in tal caso la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., ovvero le possibili alternative tutele offerte dall'ordinamento, la cui natura e i cui limiti trovano la loro disciplina nelle pertinenti disposizioni che le prevedono.

14. Deve, conseguentemente, essere enunciato, a norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3il seguente principio di diritto:

"A seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti".

15. Passando al caso in esame e alle posizioni dei ricorrenti con riferimento alle censure svolte contro la sentenza di applicazione della pena si osserva quanto segue, tenendo conto del principio di diritto enunciato per le parti in cui rileva.

16. Il ricorso di S.G.A., che attiene alla contestata disposta applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, merita accoglimento.

16.1. Detta misura, è stata disposta dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza impugnata, emessa il 9 novembre 2017 ex art. 444 c.p.p., sul presupposto che l'imputata, alla quale era stata applicata la pena concordata di anni quattro di reclusione e di Euro diciottomila di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, fosse attualmente pericolosa, trovandosi agli arresti domiciliari.

Il ricorso, successivo come la richiesta di "patteggiamento", alla introduzione, con L. n. 103 del 2017, dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, è ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. alla luce dell'enunciato principio di diritto, non avendo la disposta misura di sicurezza formato oggetto dell'accordo delle parti, ed è fondato, essendo stato omesso il necessario accertamento della pericolosità dell'imputata, sì come denunciato dalla stessa anche rappresentando di essere stata anche autorizzata al lavoro in relazione alla disposta misura cautelare.

Il giudice di merito deve, invero, effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento" - se la misura, prevista per il reato ascritto e applicabile in relazione alla entità della pena irrogata è rimasta estranea all'accordo sulla pena - la verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti giustificativi, dando, a sostegno dell'adottata statuizione, la pertinente e adeguata motivazione.

La verifica attiene segnatamente alla sussistenza in concreto del presupposto della pericolosità sociale, necessaria per la misura in oggetto, come già detto, richiesta dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, nei termini in cui è stato inciso dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale con sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, e ritenuta tale dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, ripresa anche in sede civile (Sez. U civ., n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215), ha rimarcato che, ai fini dell'applicazione di tale misura di sicurezza, si impongono il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato sulla base delle "circostanze indicate dall'art. 133", cui fa rinvio l'art. 203 c.p., comma 2, (tra le altre, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Er Radi, Rv. 273743; sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961; Sez. 4, n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238359), e anche, ove la pericolosità sussista, un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, se ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza e l'interesse del singolo alla vita familiare (tra le altre, Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, El Ghazzani, cit., non mass. sul punto; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi Rv. 271257; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378).

16.2. La motivazione non soddisfa nella specie il criterio dell'adeguatezza e della congruenza.

Essa - e anche prescindendo dal rilievo che la ricorrente ha pure evocato documentazione inammissibilmente allegata ai motivi nuovi, e comunque relativa a fatti sopravvenuti alla pronuncia della sentenza impugnata che segna il momento dell'accertamento della condizione di pericolosità sociale, salva la successiva verifica della sua permanenza (tra le altre, Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790) - è, invero, limitata al mero richiamo, per dare contenuto al giudizio di attualità della pericolosità, alla circostanza della sottoposizione della imputata alla misura degli arresti domiciliari.

Detto riferimento è, nei termini enunciati, palesemente inconferente, tanto da potersi ritenere apparente il discorso giustificativo della decisione, risolvendosi nel rinvio a un atto extra-processuale, non allegato, nè descritto nel suo contenuto, e contenente, verosimilmente e per sua natura, valutazioni giustificative dell'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari e relative alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., alle quali, anche quando attingono il giudizio di pericolosità, non è assimilabile, per diversità dei parametri di riferimento, l'accertamento della condizione di pericolosità sociale, da compiersi, ai fini e per gli effetti dell'applicazione di una misura di sicurezza, alla stregua degli indici contenuti nell'art. 133 c.p., commi 1 e 2 globalmente valutati.

16.3. Quanto alla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, per contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3, e dell'art. 86 anche in relazione all'art. 4 Cost. - non preclusa solo perchè posta con i motivi nuovi presentati nel termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, potendo comunque valere la sua deduzione a sollecitarne l'apprezzamento, e in ciò non vi è limite salvo quello posto dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea Rv. 271042) - si rileva che gli argomenti che la sostengono sono astratti da ogni confronto con le previste regole generali presupposte dalle indicate norme.

Tali regole, secondo convergenti linee interpretative, mentre richiedono che tutte le misure di sicurezza personali devono essere ordinate con la sentenza salvo ipotesi derogatorie, nella specie non sussistenti - soltanto dopo l'accertamento in concreto, da parte del giudice procedente, che colui il quale ha commesso il fatto di rilevanza penale è persona socialmente pericolosa, prevedono, infatti, che l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca - quando, come nella specie, la sua esecuzione sia differita "a pena espiata" - postula la rivalutazione di tale accertamento, ovvero la verifica da parte del magistrato di sorveglianza della persistenza, al momento della decisione, delle condizioni di un giudizio positivo sulla pericolosità sociale del sottoposto avendo riguardo anche al comportamento dallo stesso tenuto durante e dopo l'espiazione della pena, pregiudicando, oltre alla fondatezza, la stessa rilevanza nel giudizio in corso della questione prospettata.

16.4. La rilevata carenza di motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di S.G.A. limitatamente alla disposta espulsione e il rinvio per nuovo giudizio, secondo la previsione dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d), al Tribunale di Reggio Emilia, che l'ha pronunciata, individuato quale giudice del rinvio, non potendo a tal fine farsi riferimento al disposto dell'art. 680 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 579 c.p.p., comma 2, stante la inappellabilità della sentenza per espressa previsione normativa.

17. I ricorsi di N.V. e N.G., proposti congiuntamente con due distinti successivi atti, presentati nei termini di legge, sono accoglibili solo in parte.

17.1. Il primo motivo del primo atto di ricorso è inammissibile.

Si tratta, invero, di un motivo non deducibile con il ricorso per cassazione, attingendo la sentenza in relazione alla denunciata omessa valutazione delle condizioni per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., peraltro sinteticamente espressa, e, pertanto, per vizio non riconducibile ad alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, prevede il ricorso per cassazione, come in più punti già affermato.

Nè i ricorrenti, che genericamente evocano decisioni della giurisprudenza di legittimità antecedenti alle L. n. 103 del 2017, si correlano con il rinnovato consentito perimetro devolutivo e riconducono allo stesso il vizio dedotto.

17.2. E' destituito di fondamento il secondo motivo del primo atto di ricorso con il quale - contestualmente impugnandosi per violazione dell'art. 234 c.p.p. l'ordinanza, che, in data 9 novembre 2017, ha rigettato l'istanza difensiva di acquisizione della documentazione offerta in produzione per dimostrare la liceità della provenienza del denaro in sequestro, oggetto della richiesta di confisca del Pubblico ministero - si oppone l'omessa motivazione circa le ragioni della disposta confisca del denaro L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies.

Il motivo, che è ammissibile, afferendo a statuizione adottata con riguardo a misura di sicurezza non concordata fra le parti e non soggetta, pertanto, alle limitazioni della ricorribilità per cassazione introdotte con il predetto art. 448 c.p.p., comma 2-bis, alla stregua del già enunciato principio di diritto, non ha giuridico pregio.

17.2.1. Non sussiste, invero, la dedotta violazione dell'art. 234 c.p., che i ricorrenti denunciano assumendo la rilevanza "di per sè" come fatto storico della documentazione, della quale hanno chiesto la produzione, rappresentata da due dichiarazioni rese davanti a un notaio in Albania da un loro cugino e da un loro fratello e da una ricevuta bancaria in lingua albanese, e la sua valenza probativa della liceità della somma in sequestro.

Si rileva in diritto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 142 del 1992, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 Cost., ha osservato che "l'art. 234 c.p.p., nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo", identifica e definisce il documento - così come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione della sua attitudine a rappresentare", senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà "rappresentate" e, in particolare, senza operare una distinzione (...) tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni".

Può costituire, pertanto, prova documentale anche il documento rappresentativo di una dichiarazione di scienza, ma, ferma la distinzione tra la natura e l'attitudine del documento "a rappresentare" e il contenuto della dichiarazione incorporata nel documento, la prova del contenuto, ovvero del fatto attestato nella dichiarazione, non si risolve nella prova del contenente, ovvero del documento che la contiene.

E', in tal senso, coerente la motivazione dell'ordinanza, che, rilevata anche la mancanza di un consenso di tutte le parti, non ha ammesso la produzione documentale, osservando che le "dichiarazioni prodotte (,...) nella sostanza testimonianze", non corrispondevano a "nessuna forma processuale nemmeno quella (relativa) alle indagini difensive" e che, rispetto alle stesse, i dichiaranti non avevano assunto nessuna responsabilità.

17.2.2. Nè sono ravvisabili i denunciati vizi della sentenza, il cui corredo giustificativo della disposta confisca del denaro in sequestro ha il suo fondamento univoco nella predetta ordinanza, che, espressamente e contestualmente impugnata dagli imputati e implicitamente richiamata e confermata dal giudice, correttamente non ha ammesso la offerta produzione documentale, funzionale - nella prospettazione dei deducenti - alla dimostrazione della lecita provenienza e disponibilità del denaro, e nella rappresentata ammissione degli stessi imputati circa il mancato espletamento da parte loro di attività lavorativa e il mancato possesso di "beni di fortuna".

L'espresso giudizio conclusivo di totale sproporzione del denaro con il reddito dei due imputati non è, pertanto, privo di motivazione in relazione alla pertinente previsione normativa, nè i ricorrenti, che inammissibilmente reclamano una rinnovata lettura della documentazione non acquisita, che allegano al ricorso, si correlano con la esaustività delle argomentazioni svolte, limitandosi a evocarne in termini generici la sinteticità come espressione di generalizzata omissione.

17.3. Deve, invece, essere accolto l'unico motivo del secondo atto di ricorso, con il quale N.V. e N.G. si dolgono della omessa motivazione in ordine all'applicazione nei loro confronti della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, ordinata sulla base del solo rilievo che per essi - cui è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione e di Euro diciottomila di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, - fosse ancora attuale la pericolosità, in quanto "si trovano tutti agli arresti domiciliari".

Detti ricorrenti anche per questa misura non hanno inserito alcuna pattuizione nell'accordo sulla pena e, per l'effetto, non è loro precluso, avuto riguardo all'enunciato principio, il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p..

La sostanziale mancanza di motivazione, che connota la decisione, già rilevata con riferimento alla ricorrente S., conduce allo stesso epilogo decisorio, e, per l'effetto, all'annullamento della sentenza limitatamente alla loro disposta espulsione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Emilia.

17.4. I ricorsi, in tali limiti accolti, devono essere, in definitiva, rigettati nel resto.

A detta statuizione di rigetto non segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali per effetto dell'accoglimento dell'ultimo motivo della impugnazione. Trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale "al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione" (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207947).

18. L'applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato e l'autonomia della disposizione annullata, relativa alla sola misura di sicurezza della espulsione, comportano, infine, per tutti i ricorrenti, la irrevocabilità della sentenza impugnata, che si dichiara, quanto all'accertamento di responsabilità, alle pene applicate e alla confisca (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Emilia.

Rigetta nel resto i ricorsi di N.V. e N.G.. Dichiara irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento di responsabilità, alle pene applicate e alla confisca.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 26-09-2019) 17-07-2020, n. 21369
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente -

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere -

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;

avverso la sentenza del 09/10/2018 del Tribunale di Brescia;

emessa nei confronti di:

M.S., nato a (OMISSIS);

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Angela Tardio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cardia Delia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a M.S. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed Euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, seconda ipotesi e art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, allo stesso contestato perchè, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l 1,62 alla prima rilevazione e gli 1,65 alla seconda).

Con la stessa sentenza è stata ordinata nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 186, comma 2, stesso decreto, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, differendosene l'esecuzione all'esito del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso detta sentenza, comunicata il 18 ottobre 2018, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia chiedendone l'annullamento e denunciando, con unico motivo, la inosservanza del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 186-bis in relazione al mancato raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria.

Il Procuratore ricorrente, premettendo che il Tribunale non aveva disposto la confisca del veicolo condotto dall'imputato e risultato di proprietà di soggetto terzo, come da informativa dei Carabinieri, ha dedotto che, non disponendosi la confisca, si sarebbe dovuta comunque raddoppiare la durata della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), richiamato dall'art. 186-bis stesso decreto, con conseguente non conformità a legge del trattamento sanzionatorio.

3. Con ordinanza del 16 maggio 2019 la Quarta Sezione penale ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p., rilevando l'esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità - dopo l'entrata in vigore dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, - in merito alla ricorribilità o meno per cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta che hanno applicato ovvero omesso di applicare sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

La Corte, che ha premesso che il ricorso del Procuratore generale, tempestivamente presentato e fondato nel merito, presuppone la risoluzione in senso affermativo della questione preliminare della sua ammissibilità, ha evidenziato la sussistenza di due orientamenti.

3.1. Secondo un primo orientamento non è possibile proporre ricorso per cassazione quanto all'applicazione ovvero alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

In tal senso si è già pronunciata la Corte di cassazione (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091; in senso conforme, Sez. 4, n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, non mass.; Sez. 3, n. 16782 del 19/2/2019, EI Bachar, non mass.; Sez. 4, n. 7554 del 24/1/2019, Re, non mass.; Sez. 4, n. 5071 del 28/11/2018, Alvaro, non mass.), che, in tema di reati aggravati per la violazione o commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero ovvero quello proposto dall'imputato avverso la sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di disporre o abbia disposto una sanzione amministrativa accessoria, in considerazione del suo carattere autonomo, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza, indicate nell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e, pertanto, estranea all'ambito di positivizzazione di detta norma, con conseguente impugnabilità della relativa statuizione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606 c.p.p., comma 2.

3.2. Un consapevole orientamento interpretativo opposto, recentemente manifestatosi (Sez. 6, n. 15845 del 7/1/2019, Pulvirenti, Rv. 275897; Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018, Lodato, Rv. 275241), esclude, invece, la possibilità di dedurre, con ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione di pena concordata, motivi concernenti le sanzioni amministrative accessorie, facendo leva sia sulla valorizzazione della finalità deflattiva perseguita dal legislatore con la riforma normativa, sia sulla asimmetria che si creerebbe, nel regime impugnatorio della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., in dipendenza della convivenza delle "radicali restrizioni, sul piano del vizio di motivazione, per le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio e alle misure di sicurezza, nonostante l'estraneità di queste ultime al patto, e (...) il più ampio regime riservato alle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie".

3.3. Sulla base del rilevato contrasto, illustrato in termini critici con riguardo alla lettura restrittiva offerta dal secondo orientamento - la cui adesione peraltro presupporrebbe, nell'analisi svolta, la risoluzione condivisa della individuazione del corretto strumento per far valere vizi della sentenza di applicazione di pena concordata, attinenti alla illegittima ovvero omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, e il superamento di correlate opzioni interpretative, che individuano detto strumento nella proposizione di incidente di esecuzione ovvero della procedura di correzione di errore materiale -, la Quarta Sezione penale ha ritenuto necessario sottoporre alle Sezioni Unite la rilevata questione di diritto.

4. Con decreto del 22 maggio 2019 il Presidente aggiunto della Corte di cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 2, fissando per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p. l'udienza del 18 luglio 2019, poi differita all'udienza odierna.

5. Il 26 agosto 2019 il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, sostenendo la tesi della ricorribilità per cassazione della sentenza di "patteggiamento", anche per vizio di motivazione, con riguardo alle "statuizioni escluse dalla transazione e con gradi differenti di afflittività", e concludendo, nella specie, per l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso per la illegalità della sanzione applicata per una durata inferiore ai minimi edittali e per l'annullamento della sentenza in relazione al relativo capo, non determinante, in quanto autonoma statuizione del giudice, per la validità dell'accordo ex art. 444 c.p.p..
Motivi della decisione

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: "se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103), siano ricorribili o meno per cassazione e, nell'affermativa, entro quali limiti le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie".

2. La disamina della indicata questione, strettamente attinente all'ambito applicativo del vigente art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, e all'ammissibilità e ai limiti del ricorso per cassazione che attinga la statuizione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, contenuta nella sentenza di "patteggiamento", ovvero la loro omessa applicazione, richiede una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento, che sarà in seguito ripreso.

E' sufficiente annotare allo stato che, antecedentemente alla indicata legge, il regime delle impugnazioni avverso la sentenza di applicazione della pena concordata era regolato dal principio dettato dall'art. 448 c.p.p., comma 2, alla cui stregua detta sentenza era inappellabile, salva la sua appellabilità da parte del pubblico ministero dissenziente, e dal principio generale, traibile dall'art. 568 c.p.p., comma 2, della ricorribilità per cassazione, ex art. 606 c.p.p., comma 2, delle sentenze non altrimenti impugnabili.

L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, invece, positivizzando la disciplina della ricorribilità per cassazione della sentenza di "patteggiamento" dispone che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso contro la stessa "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", correlando i previsti motivi a specifiche ipotesi, attinenti al contenuto dell'accordo ovvero della sentenza, e segnatamente alla legittima formazione dell'accordo e al suo esatto recepimento in sentenza, alla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e al rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate.

3. Al riguardo della questione devoluta si contrappongono due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, dei quali, enunciati nell'ordinanza rimettente, deve darsi conto, considerando anche la diversità degli approcci argomentativi delle pronunce emesse.

3.1. Un primo orientamento, favorevole alla ricorribilità per cassazione della sentenza di "patteggiamento" quanto alle sanzioni amministrative accessorie, è sostenuto, nell'ambito di un'articolata motivazione, con riferimento a fattispecie in cui, applicata la pena concordata tra le parti per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale atteneva alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).

Con detta decisione, che ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale omessa statuizione, si afferma, in particolare, come da massima ufficiale, che "in tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del suddetto decreto (contenente la disciplina del nuovo codice della strada), il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606 c.p.p., comma 2, e non ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma", e si esplica in parte motiva che, in conformità con la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, "le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie peculiari caratteristiche che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni", traendosene la conclusione che, "proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il patteggiamento propriamente detto", e che le determinazioni a esse inerenti non rientrano nell'ambito di "positivizzazione dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis".

In questo orientamento si collocano anche Sez. 4, n. 5071 del 28/11/2018, dep. 2019, Alvaro, non mass.; Sez. 4, n. 7554 del 24/01/2019, Re, non mass.; Sez. 6, n. 15848 del 05/02/2019, Moretti, Rv. 275224; Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435).

3.2. L'orientamento contrario risulta consapevolmente espresso da Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018, dep. 2019 Lodato, Rv. 275241, che rimarca la inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto - avverso sentenza di applicazione di pena concordata per il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti per verificare la sua eventuale guida in stato di ebbrezza - per vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata in misura superiore al minimo senza alcuna indicazione dei parametri valorizzati.

Procedendo dal rilievo del mutamento del contesto normativo di riferimento con l'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, si evidenzia il carattere speciale della disciplina introdotta dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, che, individuando in modo tassativo e derogatorio i casi di ricorso (si richiama, in tal senso, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara, Rv. 274962, in tema di omessa motivazione della confisca disposta con la sentenza di "patteggiamento"), non consente di applicare la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1.

Il chiaro dato testuale, nell'analisi svolta, trova coerente riscontro nella ratio dell'intervento riformatore, esplicitata nei lavori parlamentari e segnatamente nella Relazione governativa di accompagnamento dell'originario disegno di legge (A.Euro 2798 - XVII Legislatura), che, con riferimento alla disposizione poi confluita nella L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50, introduttivo dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis ha espresso un "giudizio di non "meritevolezza" della "attuale troppo ampia ricorribilità per cassazione" (...) sì da imporre un intervento volto a restringere gli spazi d'impugnazione, onde evitare "un inutile dispendio di tempi e di costi organizzativi (...) a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso"".

La conclusione è poi riscontrata, sotto il profilo sistematico, dalla espressa previsione di un regime di impugnazione specifico per la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta anche con riferimento a punti della decisione, come quello relativo ai casi di illegalità della misura di sicurezza, "certamente estranei all'accordo delle parti".

Tale riferimento conferma, nella prospettata analisi, la specialità della nuova disciplina e la sua conseguente prevalenza rispetto a quella generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, escludendo di questa l'applicazione.

La diversa interpretazione, che per le sanzioni amministrative accessorie, atteso il silenzio serbato dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, consente il rinvio alle disposizioni generali in tema d'impugnazione di legittimità, introdurrebbe, inoltre, per il ripercorso indirizzo interpretativo, una evidente asimmetria nel regime delle impugnazioni della sentenza di "patteggiamento", che sarebbe caratterizzato al contempo dalle restrizioni alla deducibilità del vizio di motivazione per le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio e alle misure di sicurezza, pur estranee all'accordo, e dall'assenza di alcuna limitazione per le statuizioni riguardanti le sanzioni amministrative accessorie, avverso le quali, pur accedenti quale automatica conseguenza al reato, la possibilità di reazione sarebbe maggiore rispetto a quella prevista nei confronti del reato.

Da ultimo, le enunciate ragioni, nello sviluppo argomentativo, sono ritenute coerenti con i principi costituzionali e convenzionali.

Premettendo che la scelta del rito alternativo, ove la volontà sia immune da vizi, implica una consapevole accettazione, da parte degli interessati, del peculiare e circoscritto regime d'impugnazione definito dalla nuova norma, anche con riferimento ai punti della sentenza che, pur estranei all'accordo sulla pena, sono, tuttavia, ragionevolmente prevedibili, come l'applicazione di sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge, quanto a specie, oggetto e durata (o ammontare), in relazione alla sussistenza del fatto di reato oggetto della sentenza, si osserva che, anche in ragione della previsione di una specifica disciplina transitoria per l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, la soluzione individuata è in linea con l'art. 111 Cost., commi 6 e 7, ed è conforme alle "esigenze di tutela del diritto di difesa e di rispetto dei principi dell'equo processo, di cui agli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 della Convenzione EDU, anche con specifico riferimento ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità e ragionevole durata del processo".

Con riguardo alle garanzie dell'equo processo e del doppio grado di giurisdizione, il predetto arresto si sofferma in via conclusiva sulla giurisprudenza della Corte EDU, che ha ritenuto che la rinuncia da parte dell'imputato a una serie di diritti e garanzie procedurali, implicata dalla richiesta di "patteggiamento", faccia apparire ragionevole, ove accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza e non contraria al pubblico interesse, la mancata previsione della possibilità di ricorrere a un giudice superiore (tra le altre, Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, p. 135-136; Corte EDU, GC, Hermi c. Italia, 18/10/2006, p. 73; Corte EDU, GC, Poitrimol c. Francia, 23/11/1993, p. 31).

Detto percorso logico è ripreso da Sez. 6, n. 15845 del 07/01/2019, Pulvirenti, Rv. 275897, che lo ha ribadito in fattispecie analoga.

4. Nella risoluzione della questione posta si impongono alcune preliminari considerazioni, indotte dalla necessità di delimitare l'oggetto del quesito, che attiene, sì come devoluto, alle sanzioni amministrative accessorie e alla ricorribilità o meno per cassazione, alla luce dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, della sentenza di "patteggiamento" che abbia applicato ovvero omesso di applicare dette sanzioni, e di inquadrare l'indicato oggetto nel pertinente più ampio contesto normativo e interpretativo.

4.1. Deve innanzitutto precisarsi che la sospensione della patente di guida, cui si riferisce il ricorso, rientra tra le sanzioni amministrative accessorie che, previste dal codice della strada all'interno del titolo IV dedicato agli "illeciti" e alle "relative sanzioni", affiancano le sanzioni tipiche previste dalla legislazione penale per le fattispecie penali collegate alla circolazione dei veicoli su strada, trattate nello stesso codice o in quello penale.

La giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato l'obbligatorietà della loro applicazione, ha da tempo affermato che con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981).

Tali sanzioni, a differenza delle "sanzioni "in senso stretto" (che assumono con primarietà la "punizione" del contravventore, come quelle pecuniarie), assolvono direttamente o indirettamente una funzione "riparatoria" dell'interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, "specifiche", ovvero ripristinatorie, o (...) interdittive (e) si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell'interesse pubblico a tale valore correlato", costituendo "un sistema binario di deterrenza (...) volto a dare una risposta, contemporaneamente repressiva e preventiva, rispetto a fatti poli-offensivi dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici", senza che, applicata dal giudice la sanzione accessoria, mutino la sua natura amministrativa e i parametri e i criteri previsti in via generale per la determinazione della sua misura in relazione all'autorità legittimata alla sua applicazione, nè vengano meno la sua estraneità al sistema penale e la compatibilità della sua applicazione con le sentenze di "patteggiamento", seppure prive dell'accertamento del reato (Sez. U, Bosio).

I principi affermati, costantemente ribaditi (tra le altre, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910), hanno trovato positivo riscontro nella ordinanza n. 25 del 1999 Corte Cost., che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S., che, imponendo al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., contrasterebbe, secondo la prospettazione, con gli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost..

Con la indicata ordinanza, la Corte, in particolare, riaffermando che la sanzione in oggetto "non costituisce nè una pena accessoria, nè una misura di sicurezza, nè, propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna", in linea con proprie precedenti decisioni (sentenza n. 373 del 1996; ordinanze n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n. 422 del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), ha osservato che essa "non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilità penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico", concludendo, richiamata l'interpretazione seguita dal "diritto vivente", che tale accertamento è di certo compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 c.p.p., e che la diversa natura della sanzione amministrativa rispetto alla pena giustifica, sì come già affermato (con ordinanze n. 184 del 1997 e n. 420 del 1987), la diversità di disciplina legislativa.

4.2. Si rileva, inoltre, che, con riferimento alla sentenza di applicazione di pena concordata, si è affermata nella giurisprudenza la necessaria correlazione dello sviluppo delle linee argomentative della decisione all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nella imputazione, rimarcandosi che l'obbligo di motivazione, imposto al giudice ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p. per tutte le sentenze, non può non può non essere conformato, rispetto a quella di applicazione della pena concordata, alle sue peculiari caratteristiche formali, strutturali, genetiche e funzionali che la differenziano dall'ordinaria sentenza di condanna, pur senza ridursi il compito del giudice alla semplice presa di atto del patto concluso dalle parti (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270).

A tale riguardo le Sezioni Unite, che hanno sempre sottolineato, intervenendo su istituti specifici, la portata costitutiva dell'indicato accordo vincolato alla tipicità dei contenuti legislativamente predefiniti (tra le altre, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838/841; Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina, Rv. 212437/438), hanno giudicato sufficiente una motivazione in termini sintetici in merito alle statuizioni costituenti oggetto del medesimo accordo, implicante per l'imputato che ne fa richiesta la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637), ovvero l'esonero dell'accusa dall'onere della prova dei fatti dedotti nella imputazione (Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191134).

La giurisprudenza, antecedente alla entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, che si è consolidata su tali condivisi principi (da ultimo, Sez. 6, n. 56976 del 11/09/2017, Sejdara, Rv. 271671), ha, invece, escluso costantemente che la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito potesse estendersi alle statuizioni estranee all'accordo, come quelle relative, per quanto qui interessa, alle sanzioni amministrative accessorie.

Le Sezioni Unite hanno in tal senso puntualizzato, previo esame esegetico delle norme del codice della strada disciplinanti le sanzioni amministrative interdittive della sospensione e della revoca della patente di guida, accessorie a reati in danno della persona e ad alcuni reati contravvenzionali previsti dal medesimo codice, che il contenuto dell'accertamento demandato al giudice, alla pari di quello richiesto all'autorità amministrativa, va ricondotto allo scopo per il quale l'accertamento è strumentale, "cioè quello di costituire presupposto legittimante l'applicazione della sanzione stessa", ed è diretto, "prescindendo da qualsiasi giudizio di colpevolezza e di responsabilità, del tutto estraneo alla sfera sanzionatoria amministrativa", a verificare "la violazione commessa, la sua qualificazione secondo le tipologie legali, e la constatazione che relativamente ad essa deve applicarsi "di diritto" la sanzione amministrativa accessoria", traendone la conclusione che un simile accertamento non è escluso nella procedura di applicazione della pena su richiesta, solo considerando che il giudice è tenuto a controllare la legalità dell'accordo delle parti con l'apprezzamento, nella verifica della corrispondenza del fatto alla fattispecie legale, di "aspetti che la norma speciale tiene in considerazione ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa", e hanno, altresì, rilevato che il giudice, nel determinare la durata delle sanzioni, "deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dall'art. 218 C.d.S., comma 2 e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente" (Sez. U, Bosio, cit., Rv. 210982; conformi, tra le altre, Sez. 6, n. 3721 del 12/11/1999, Tadi, Rv. 215785; Sez. 6, n. 3400 del 30/10/1998, dep. 1999, Bront, Rv. 212211).

Si è, tuttavia, anche affermato che "il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorchè la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita" (tra le altre, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, M'Salbi, Rv. 206297), ovvero quando "la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici (elementi) di meritevolezza in favore dell'imputato" (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/2018, Gemignani, Rv. 210395).

Nè si è trascurato di valutare, in relazione alle questioni devolute, la possibilità per le parte di includere nell'accordo processuale le indicate sanzioni.

Si è, tuttavia, affermato, che, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella disponibilità delle parti, devono ritenersi come non apposte la clausola con cui le parti condizionano l'accordo alla indicazione del tipo o alla durata di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge e la clausola con cui le parti concordano tale durata, osservandosi, quanto alla prima, che è "relativa all'esercizio di poteri sottratti alle parti e che, se esercitati, si risolverebbero in una disapplicazione della legge" (Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv. 259209) e, quanto alla seconda, che l'accordo delle parti sulla durata della sanzione "non è parte integrante della proposta concordata e di conseguenza non vincolante per il giudice che la determina secondo (...) gli stessi criteri fissati dall'art. 218 C.d.S., comma 2 per l'applicazione della medesima sanzione da parte dell'autorità amministrativa, ovvero deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno arrecato nonchè al pericolo derivante dall'ulteriore circolazione (Cass. Sez. IV n. 862/1999 RV 213150)" (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978).

Già in precedenza si era puntualizzato che, conseguendo la sanzione amministrativa accessoria di diritto alla pronuncia della sentenza applicativa di pena concordata e non potendo la stessa formare oggetto di accordo tra le parti, limitato alla pena, a nulla rileva che nella richiesta di patteggiamento non ve ne sia alcuna menzione (Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Saoner, Rv. 232015; conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, cit.; Sez. 4, n. 49221 del 30/11/2012, Matteucci, Rv. 253971; Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 241611), e si è, in seguito, chiarito ulteriormente, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, Bosio, cit., Rv. 210981), che "il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p. è (...) limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicchè con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione o che il giudice abbia omesso di motivare l'applicazione della sanzione, sia perchè questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti - limitato alla pena - sia perchè tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia" (Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Ricci, non mass. sul punto).

Tali posizioni non si discostano dalle indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che, con ordinanza n. 264 del 1999, ha dichiarato manifestamente infondata "la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 Cost., del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5, stesso D.Lgs., all'art. 133 c.p. e agli artt. 444 e 445 c.p.p., nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti".

4.3. La giurisprudenza di legittimità, procedendo dalla considerazione che, in tema di "patteggiamento", il prestato consenso è frutto del generale potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, ha anche affermato, delimitando l'area dei vizi deducibili e parametrati sulle peculiarità del rito (Sez. 5, n. 102 del 18/01/1995, Pepe, Rv. 200465), e ha ribadito, con orientamento costante (tra le altre, Sez. 6, n. 28427 del 12/03/2013, Ennaciri, Rv. 256455; Sez. 2, n. 3622 del 10/01/2006, Laaziz, Rv. 233369; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718; Sez. 1, n. 6898 del 18/12/1996, dep. 1997, Milanese, Rv. 206642), che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell'impugnazione, che è quella di legittimità, di eccezioni o censure, che attengono al merito delle valutazioni sottese al consenso stesso, ovvero si risolvono in un recesso dall'accordo non consentito ad alcuna delle parti per il principio costituzionale di uguaglianza fra le stesse nel processo penale.

Con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie si è, invece, ritenuta la deducibilità, con ricorso per cassazione del pubblico ministero o dell'imputato, delle censure relative alla loro omessa applicazione o alla loro applicazione, rimanendo qui sufficiente il richiamo in tal senso alle decisioni che, richiamate ex plurimis sub 4.1., hanno, per le enunciate ragioni, rigettato il ricorso ovvero annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla omessa applicazione delle stesse, ovvero senza rinvio, previa qualificazione della loro erronea applicazione come errore di diritto, rimediabile sulla base di specifici motivi presentati dal pubblico ministero in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, Greco, Rv. 265431; Sez. 4, n. 27989 del 3/7/2012, Rossi, Rv. 253590; Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, Lamaj, Rv. 229466).

Opzioni interpretative, volte a individuare strumenti di tutela, alternativi al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, a fronte della erronea applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ovvero della omessa applicazione di quelle obbligatorie per legge, sono state individuate, come pure argomentato nell'ordinanza di rimessione, nella procedura di correzione dell'errore materiale e nel ricorso al giudice dell'esecuzione.

4.4. Con la L. n. 103 del 2017, infine, si è introdotto, come anticipato, nel sistema delle impugnazioni nell'art. 448 c.p.p., un nuovo comma 2-bis secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di "patteggiamento" "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

La medesima legge ha anche aggiunto all'art. 130 c.p.p. il nuovo comma 1-bis, che prevede che "quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione, a norma dell'art. 619, comma 2".

Tali norme, che prevedono specifici motivi di ricorso e un possibile intervento correttivo, in sede di legittimità, di errori materiali estranei ai vizi sindacabili come tali e riferibili solo alla "pena", sono ritenute da più voci in dottrina espressive della svolta codificazione di alcuni degli approdi più significativi raggiunti dalla giurisprudenza nella individuazione e delimitazione delle ragioni di impugnazione di sentenze, pur rese in esito all'intervenuto accordo sulla pena e nella forma impugnabili per tutti i casi previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, e coerenti con la ratio della riforma e con la prevista limitazione dei casi di ricorribilità di dette sentenze, quali desumibili dalla Relazione governativa (A.Euro 2798) di accompagnamento del disegno di legge, esitato dopo un lungo iter parlamentare e riprodotto, poi, nel testo definitivo della norma con il solo escluso riferimento all'ipotesi, già prevista, della omessa applicazione della misura di sicurezza.

4.5. La giurisprudenza di legittimità, nei suoi plurimi interventi successivi alla indicata novella, si è, in effetti, pronunciata sui vizi ricorribili in continuità interpretativa con pregressi maggioritari orientamenti, che già avevano apprezzato i vizi ricorribili ex art. 606 c.p.p. tenendo conto dell'accordo processuale alla base del rito.

Si è, invece, costantemente ritenuto non più deducibile alla stregua del nuovo regime delle impugnazioni, il vizio relativo all'omessa valutazione da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., sì da considerarsi l'intervento normativo "una ulteriore evoluzione della limitata ricorribilità della sentenza di "patteggiamento" già affermata, nel vigore della precedente normativa, nella giurisprudenza di legittimità, che per indirizzo consolidato disconosceva all'imputato il potere di rimettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie su cui era caduto l'accordo in quanto coperti dal patteggiamento, conformando il ridotto obbligo di motivazione in considerazione dell'accordo presupposto dalla decisione (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, di Benedetto, Rv. 191135-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270-01)" (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Boutamara, cit.).

Maggiori problemi interpretativi sono insorti, invece, con riguardo alla individuazione della nozione di illegalità della misura di sicurezza, alla luce della sua previsione espressa, quale motivo di ricorso, accanto alla illegalità della pena, e all'adottabilità o meno della definizione già utilizzata per configurare come illegale, e censurabile con ricorso per cassazione prima della L. n. 103 del 2017 e successivamente alla stessa, la pena concordata tra le parti e ratificata dal giudice, e ai limiti di applicabilità dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (tra le altre, con soluzioni interpretative diverse, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Boutamara, cit.; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946).

5. Poste tali considerazioni, la questione devoluta trova univoca soluzione, in senso concordante con il primo orientamento, nel delineato contesto normativo e interpretativo anche alla luce della recente novella, inducente al tema più generale, sotteso alla stessa prospettata questione, dell'attuale vigenza di un regime di impugnazione unitario della sentenza di applicazione di pena patteggiata, come delineato dall'art. 448-bis c.p.p., ovvero, come si ritiene, della coesistenza con tale regime di quello "ordinario" di cui all'art. 606 c.p.p., azionabile dalle parti per le statuizioni estranee al loro accordo.

6. Le Sezioni Unite, che sotto diversi aspetti si sono occupate della sentenza di "patteggiamento", ponendo la sua motivazione e la sua impugnazione in correlazione con l'accordo delle parti sulla pena del quale la stessa rappresenta l'epilogo decisorio e che ne giustifica le sue, più volte affermate, peculiari caratteristiche hanno da tempo messo in rilievo il rapporto tra il profilo di negozialità di detto accordo e il profilo dei poteri del giudice sulla sua verifica.

L'equilibrio di tale rapporto ovvero il bilanciamento del controllo giurisdizionale e dell'assetto predisposto dalle parti, coinvolgenti anche il tema della natura della sentenza di "patteggiamento", non richiedono approfondimenti in questa sede, essendo sufficiente rilevare che, pur a fronte degli interventi normativi che hanno modificato nel tempo l'istituto in esame, sono rimasti immutati, oltre alle modalità dell'accordo sulla pena previsto dall'art. 444 c.p.p. (formato dalla richiesta di applicazione di pena, indicata al comma 1, e dal consenso, indicato al comma 2, della "parte che non ha formulato la richiesta"), i parametri del controllo giudiziario da compiersi sull'intero progetto di decisione, che, se è limitato a un accertamento negativo circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità indicate dall'art. 129 c.p.p., è positivo, e bilancia il profilo dispositivo dell'accordo, quanto alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e alla congruità della pena, nonchè quanto alla sussistenza delle condizioni che giustificano la concessione della sospensione condizionale, alla quale la richiesta sia stata subordinata.

Anche la Corte costituzionale, investita di questioni di legittimità costituzionale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha affermato che il potere dispositivo delle parti, "concepito in funzione di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia con una effettiva ed immediata applicazione della pena", si inserisce in un contesto edittale predeterminato dal legislatore in cui il giudice, senza rivestire un ruolo di carattere meramente "notarne", esercita una funzione giurisdizionale determinante allorchè procede al controllo sull'accordo raggiunto tra le parti e alle ulteriori valutazioni di merito (Corte Cost., sent. n. 313 del 1990), fermo restando il fondamento primario dell'istituto nell'accordo tra pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione, responsabilità dell'imputato e pena conseguente (sent. n. 66 del 1990), che condiziona, circoscrive e indirizza il compito del giudice (sent. n. 155 del 1996), e la cui componente negoziale è resa evidente anche dalla facoltà concessa al giudice di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso (art. 446 c.p.p., comma 5), in un "sistema costruito in modo che l'imputato possa determinarsi alla sua scelta con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione della pena su richiesta, così da poterne adeguatamente ponderare i benefici e gli svantaggi" (sent. n. 394 del 2002).

7. L'accordo sulla pena previsto dall'art. 444 c.p.p., unitamente al profilo della sua controllabilità, è stato pure il dato di riferimento della giurisprudenza, che, presupponendolo, ha escluso la estensibilità dei ridetti caratteri di sinteticità della motivazione a profili a esso estranei e alle correlate statuizioni, come quelle relative alle sanzioni amministrative accessorie.

Dette sanzioni - ritenute dal "diritto vivente", richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, compatibili con la sentenza di applicazione della pena, presupponendo "l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico", e non soggette al divieto eccezionale previsto dall'art. 445 c.p.p., comma 1, non costituendo nè pene accessorie nè misure di sicurezza - "si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell'interesse pubblico a tale valore correlato" (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, cit.); non possono per la loro natura estranea al sistema penale formare oggetto di accordo ex art. 444 c.p.p., limitato alle pene, detentiva o pecuniaria, ovvero alla sanzione sostitutiva, e conseguono di diritto, per previsione normativa, alla pronuncia della chiesta sentenza.

Proprio con riguardo alle indicate sanzioni, applicate con la sentenza di "patteggiamento", la giurisprudenza, premesso il richiamo alla unicità, per l'autorità giudiziaria e quella amministrativa, dei criteri e dei parametri cui rinvia la specifica normativa di riferimento, ha delineato i termini e i contenuti dell'espletando accertamento, annotandone la strumentalità all'applicazione delle stesse sanzioni e la coerenza del suo oggetto con i poteri cognitivi del giudice del "patteggiamento" e con la natura e il contenuto della sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti (Sez. U, Bosio, cit.), con la quale, "anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta" (Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326).

In correlazione con la estraneità delle ridette sanzioni all'accordo tra le parti, limitato alla pena, con la obbligatorietà della loro applicazione e con le valutazioni demandate al giudice del "patteggiamento" nella verifica dei parametri di riferimento si sono ritenute, con giurisprudenza costante, deducibili, con ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., censure relative alla loro applicazione o alla loro omessa applicazione con la sentenza ex art. 444 c.p.p., prima della introduzione nel sistema delle impugnazioni disciplinato dal codice di rito, con la L. n. 103 del 2017, dell'art. 448, comma 2-bis.

8. Coerente con i ridetti approdi interpretativi è la opzione ermeneutica che, nella vigenza dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ritiene denunciabile con ricorso per cassazione, secondo il regime impugnatorio ordinario, ogni questione pertinente alle sanzioni amministrative accessorie, circoscrivendo l'ambito di applicabilità dell'introdotto regime speciale alle sole statuizioni che riflettono il contenuto dell'accordo.

La tesi, movendo dalle caratteristiche delle sanzioni amministrative, preclusive della loro equiparazione alla pena e della loro riconducibilità alle categorie della pena e delle misure di sicurezza, ne rimarca l'estraneità alla sfera di operatività dell'accordo e all'ambito di positivizzazione dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, che non le contempla.

8.1. La condivisibilità della tesi trova la sua ragione nelle stesse premesse da cui essa muove, confortate sul piano sistematico dalla struttura delle norme che disciplinano l'aspetto negoziale della pena concordata, fondato sulla convergenza della richiesta e del consenso, e i parametri del controllo riservato al giudice del "patteggiamento", oltre al regime premiale correlato alla entità delle pene patteggiabili e irrogate (art. 445 c.p.p., comma 1), e sul piano esegetico dal contenuto del neo-introdotto comma 2-bis, che, occupandosi della impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, limita la proponibilità del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato ai "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Alcun riferimento è, invece, traibile dalla pertinente disciplina del titolo II del libro VI del codice di procedura penale alle sanzioni amministrative accessorie, anche alla luce delle conclusioni cui le Sezioni Unite sono pervenute, con separata sentenza in data odierna (Sez. U, Savin, n. sez. 19/2019), con riguardo alla inseribilità nell'accordo sulla pena della pattuizione riguardante la misura di sicurezza, alla vincolatività dell'accordo ratificato e alla ricorribilità della conseguente statuizione solo per la illegalità della misura concordata.

Le sanzioni amministrative accessorie, invero, non entrano nell'accordo delle parti sulla pena, non costituiscono oggetto del controllo, demandato al giudice dall'art. 444 c.p.p., comma 2, e afferente, dopo il preliminare accertamento della non applicabilità dell'art. 129 c.p.p., alla legittimità dell'accordo, e non sono incluse tra le ipotesi di ricorribilità della sentenza di applicazione della pena dal testo normativo vigente.

8.2. Anche la natura e la disciplina delle ridette sanzioni, consegnate secondo costanti linee interpretative dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, come già rilevato, non hanno consentito e non consentono una loro riconduzione nelle categorie delle pene e delle misure di sicurezza.

La loro applicazione, invece, non esclusa neppure dall'art. 445 c.p.p., comma 1, - riferito, per la fattispecie del "patteggiamento" da cui derivi l'applicazione di una pena non superiore a due anni di reclusione soli o congiunti con pena pecuniaria, alle pene accessorie e alle misure di sicurezza, esclusa la confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p. - consegue di diritto anche alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., espressamente, peraltro, prevista come produttiva della diminuzione della prevista sanzione amministrativa dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2-bis, ed equiparabile, in base al successivo art. 445, comma 1-bis, a una sentenza di condanna in relazione alla tipologia di effetti che derivano dall'accertamento demandato al giudice, ove vi sia connessione tra reato e violazione non costituente reato per il quale sia stabilita una sanzione amministrativa.

9. L'estraneità delle sanzioni amministrative alla previsione normativa dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis è evidenziata anche dall'opposto orientamento per trarne, innanzitutto, argomento di natura letterale a sostegno della ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare per vizio di motivazione l'erronea applicazione di tali sanzioni, richiamandosi il riscontro rinveniente al dato testuale dalla ratio dell'intervento riformatore, espressa nella Relazione governativa di accompagnamento dell'originario disegno di legge (A.Euro 2798 - XVII Legislatura), relativo alla predetta norma.

Il dato testuale, che da solo si presta a diversa lettura, come dimostra peraltro il suo richiamo anche nelle argomentazioni svolte a corredo della diversa opzione, non trova, tuttavia, l'evocata favorevole rispondenza nella intenzione del legislatore, che, se ha richiamato esigenze deflattive volte "per un verso a scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e per altro verso ad accelerare la formazione del giudicato", lo ha fatto riferendosi al "modulo consensuale di definizione del processo, proprio del cosiddetto patteggiamento" e, in relazione alla limitazione del regime delle impugnazioni della sentenza di "patteggiamento", a profili relativi alla formazione legittima dell'accordo, alla sua trasposizione fedele in sentenza e alla legalità del suo contenuto quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alle statuizioni concordate in tema di pena o di misura di sicurezza.

Tali specifici riferimenti al "modulo consensuale" e all'accordo e al suo contenuto sostengono, quindi, una ratio legis, volta, nel segnare i limiti del ricorso per cassazione, a ipotesi specifiche riconducibili all'istituto del "patteggiamento", le cui condizioni sono stabilite negli artt. 444 e segg. c.p.p., senza interferenze con le disposizioni, rimaste immutate, che attengono alla natura e alla disciplina delle sanzioni amministrative accessorie, che mentre conseguono di diritto anche alla pronuncia della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., devono essere applicate in via autonoma per previsione normativa, senza spazio per la loro negoziabilità, e quindi per la loro includibilità nell'accordo sulla pena quali possibili pattuizioni facoltative, sotto alcun aspetto desumibile dalla esegesi della complessiva disciplina dell'istituto.

10. L'ultima enunciata annotazione è valorizzabile anche per escludere la valenza dell'ulteriore argomento espresso dall'orientamento, che non si condivide, a sostegno, nella prospettata analisi sistematica dell'intervento legislativo, della specialità della nuova disciplina in rapporto a una casistica individuata "in modo tassativo e derogatorio" e della sua conseguente prevalenza rispetto a quella generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, escludendo di questa l'applicazione.

Il richiamo al riferimento, nel vigente art. 448 c.p.p., comma 2-bis, anche "a punti della decisione (...) certamente estranei all'accordo delle parti", operato dalla sentenza che ha dato luogo al contrasto (Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018, Lodato, cit.) e che ha messo in evidenza segnatamente il punto della decisione relativo all'applicazione di misure di sicurezza, espressamente ricorribile solo in caso di illegalità della disposta misura, procede, invero, da una non esatta prospettiva, che è la certa estraneità del punto all'accordo delle parti.

10.1. Detta certezza non emerge dal testo normativo.

Per contro, con la già richiamata coeva sentenza (Sez. U, Savin, n. sez. 19/2019), si è affermata la valenza significante del riferimento specifico tra i casi di ricorso alla illegalità della misura di sicurezza, affiancata alla illegalità della pena, in collegamento, e completamento, con un percorso di rimodellamento del procedimento del "patteggiamento", già intrapreso per pregressi e ripresi interventi normativi, e attuato "introducendosi, con valenza precettiva, un contenuto innovativo nell'oggetto del "patteggiamento", che è stato ampliato con la possibilità che l'accordo riguardi anche le misure di sicurezza, previste espressamente come applicabili con la sentenza resa ex art. 444, comma 2, alla stregua del disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1, e già ritenute dalla giurisprudenza, antecedente alla novella, inseribili nel perimetro dell'accordo processuale".

Si è, quindi, puntualizzato che "se le misure di sicurezza sono inserite nell'accordo, la relativa pattuizione è vincolante e non discutibile per le parti processuali, alla pari delle pattuizioni "necessarie" (sulla pena), ove ratificata dal giudice, salva la loro illegalità, che - denunciabile in sede di legittimità ex art. 448 c.p.p., comma 2-bis, - compromette, ove denunciata e ritenuta, la permanente validità della base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito, mentre al fatto stesso della possibile inseribilità nell'accordo di "pattuizioni facoltative" (sulle misure di sicurezza), ulteriori rispetto al nucleo essenziale dell'accordo sulla pena, consegue che se, a seguito della richiesta di misura di sicurezza inserita nell'accordo sulla pena, non vi è il consenso dell'altra parte, non si forma l'accordo e non vi è spazio per la pronuncia della sentenza di patteggiamento "complessa"".

Alla stregua del significato del riferimento nel testo dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, alla illegalità della misura di sicurezza, individuato in relazione alla statuizione riguardante detta misura se inserita nell'accordo, si è conclusivamente rimarcata la logica coerenza del quadro normativo che "limita a ipotesi specifiche la ricorribilità della sentenza di applicazione della pena, correlandole, sotto l'aspetto strutturale-sistematico, a profili particolari che hanno comunque riguardo all'aspetto negoziale del rito e anche a un oggetto, quale la misura di sicurezza, che, una volta ricompreso nell'accordo, non è "a peso intermedio" ma vincola il giudice a recepire l'intero accordo complesso ovvero a non pronunciare la sentenza di "patteggiamento" e prendere i consequenziali provvedimenti".

10.2. Dalla positivizzazione del regime delle impugnazioni della sentenza di applicazione della pena concordata si desume, quindi, la riconosciuta possibilità alle parti processuali di inserire nel perimetro negoziale, accanto a pattuizioni necessarie (quelle sulla pena) per l'esistenza stessa del loro accordo sulla pena, pattuizioni facoltative (quelle sulle misure di sicurezza), non discutibili ove ratificate dal giudice come le altre, ma ricorribili per la loro illegalità, che, come quella della pena, può incidere sulla permanente validità dell'intero accordo.

Rimane, sotto questo aspetto, di nuovo confermata l'estraneità delle sanzioni amministrative accessorie all'accordo sulla pena e ai limiti di impugnabilità posti dalla disciplina speciale, permanendo per esse quella generale ex art. 606 c.p.p., comma 1, cui rinvia il successivo comma 2 per le sentenze inappellabili.

11. Nel ridetto ripercorso contesto neppure ha fondamento la preoccupazione dell'asimmetria, paventata dall'opzione interpretativa non condivisa, che, nel regime delle impugnazioni della sentenza di applicazione della pena, conseguirebbe, a livello sistematico, alla condivisione di un orientamento che permetta una ricorribilità differenziata, e più ampia, del punto concernente le sanzioni amministrative accessorie rispetto a quello concernente il reato, cui esse pure ineriscono quale automatica conseguenza in "funzione riparatoria dell'interesse pubblico tutelato correlato al valore primario tutelato dalla norma penale", e rispetto a quello concernente le misure di sicurezza, pur estranee al perimetro dell'accordo negoziale.

11.1. L'affermazione svolta in rapporto alla ricorribilità del punto concernente il reato, che si afferma poter essere più limitato rispetto a quello relativo alle sanzioni amministrative accessorie, trascura il doveroso confronto con la specificità dell'istituto del "patteggiamento", a fronte della sua riaffermata legittimità, del più volte ribadito giudizio della sua complessiva armonia costituzionale e della riconosciuta aderenza della sua applicazione ai principi CEDU. Sono, invero, consolidati i già richiamati canoni interpretativi, che - sulla base delle peculiari caratteristiche della sentenza di applicazione della pena, correlate all'accordo sotteso con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione ovvero rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa accettando le diverse conseguenze che da esso discendono affermano che l'obbligo di motivazione deve essere alle stesse conformato, sì che sarà in termini sintetici in merito alle statuizioni costituenti oggetto del medesimo accordo, mentre la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie, esterne all'accordo, rispetto alle quali, non concordate, nè negoziabili, non vi è da parte dell'imputato la rinuncia ai diritti e alle garanzie che caratterizza, invece, la scelta di accedere al rito del "patteggiamento". Ugualmente, l'impugnazione è collegata con l'atto negoziale, sì che, dandosi rilievo al consenso prestato dall'imputato e al ridotto obbligo di motivazione della sentenza in considerazione dell'accordo presupposto dalla decisione, la ricorribilità è limitata per espressa previsione normativa a specifiche ipotesi, concernenti profili particolari dello stesso accordo.

E', evidente, pertanto, che non può parlarsi di asimmetria confrontando punti della decisione che sono presupposto ovvero contenuto dell'accordo e quelli, rispetto ai quali non operano, in assenza di accordo processuale, le peculiari caratteristiche del rito, e confrontando il regime di ricorribilità previsto specificamente per i primi e il regime generale dettato dall'art. 606 cod. proc. pen., coerente con la controllabilità delle statuizioni pertinenti a elementi non contenuti nell'accordo.

11.2. Nè è ravvisabile alcuna possibile asimmetria rispetto al punto concernente le misure di sicurezza, la cui pattuizione, inseribile nell'accordo sulla pena, è ricorribile solo per illegalità.

Peraltro, con riguardo alle misure di sicurezza, che non hanno formato oggetto di accordo, le Sezioni Unite con la odierna ridetta sentenza hanno affermato che alla possibilità - che si è individuata come prevista dall'art. 445 c.p.p., comma 1, e sostenuta da approdi giurisprudenziali - che il giudice con la sentenza di applicazione di pena statuisca su profili a esse pertinenti corrisponde, oltre alla necessità di accertamenti motivati circa i previsti presupposti giustificativi, la controllabilità delle disposte statuizioni, riservata, nella perdurante vigenza dell'art. 448 c.p.p., comma 2, alla Corte di cassazione sulla base della previsione generale dei casi di ricorso contenuta nell'art. 606 c.p.p..

Le argomentazioni spese, in un contesto di armonia sistematica, sono specularmente estensibili alle sanzioni amministrative accessorie.

Esse, estranee all'accordo tra le parti, successivamente ratificato dall'organo giudicante, e accedenti anche alla sentenza di "patteggiamento", necessitano, invero, di un supporto giustificativo non riducibile a quello consentito dal rito premiale e di una possibile sindacabilità delle adottande statuizioni, che la stessa disciplina codicistica dell'applicazione della pena su richiesta delle parti consente, prevedendo tuttora nell'art. 448, oltre al detto nuovo comma 2-bis, al secondo contiguo comma la inappellabilità della sentenza "negli altri casi", diversi dalla ipotesi in cui è il pubblico ministero dissenziente legittimato all'appello, alla quale segue la sua ricorribilità, non ristretta nei neo introdotti limiti, ai sensi del vigente art. 568 c.p.p., comma 2.

11.3. Nè alla piena compatibilità dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie con la struttura del giudizio definito con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., affermata dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, cit.), potrebbe fondatamente collegarsi, come si oppone, la sufficienza del controllo comunque consentito al giudice di legittimità sulla "espressione della volontà dell'imputato", in funzione della legalità dell'accordo, sul "difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza" e "sulla erronea qualificazione giuridica del fatto", oltre che sulla legalità della irrogazione delle sanzioni stesse, in relazione al principio di legalità sancito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.

E' sufficiente al riguardo annotare che l'indicato controllo attiene, nei limiti segnati dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis e in vista dell'applicazione della sanzione penale concordata e delle eventuali misure di sicurezza concordate, come già rilevato, a profili relativi alla formazione dell'accordo, alla sua trasposizione in sentenza e al suo contenuto con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e alle statuizioni concordate in tema di pena o di misura di sicurezza.

Per i profili non concordati, quali quelli pertinenti alle sanzioni amministrative accessorie, invece, il contenuto dell'accertamento demandato al giudice, alla pari di quello richiesto all'autorità amministrativa, deve estendersi, ai parametri che ne giustificano l'applicazione e che possono implicare (nella verifica della violazione commessa e della sua qualificazione secondo le tipologie legali, della inerenza "di diritto" a essa della sanzione amministrativa accessoria e della sua determinazione in concreto) margini di discrezionalità nel quantum ovvero nell'an. Tanto è rilevabile, tra l'altro, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2, quarto periodo,nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice potesse disporre, valutando le circostanze del caso, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dell'art. 222 C.d.S., stesso comma 2 allorchè non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3, artt. 589-bis e 590-bis c.p. (Corte Cost., sent. n. 88 del 2019).

L'esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l'autorità amministrativa comporta poi l'assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del "patteggiamento" in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell'accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l'entità della sanzione o il tipo adottato.

12. Neppure potrebbe giungersi a diverse conclusioni apprezzando l'affermata compatibilità della lettura dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, nei termini proposti dall'orientamento confutato con i parametri costituzionali e convenzionali.

Ricorda la sentenza (Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018, Lodato), che esprime detto orientamento, che la sanzione amministrativa accessoria, in quanto connessa alla sussistenza del fatto di reato oggetto dell'accordo tra le parti e prevista dalla legge che ne indica specie, oggetto e durata, rientra, anche se estranea ai termini dell'accordo sulla pena, in un'area di ragionevole prevedibilità, sì che la scelta processuale, immune da vizi, di accesso al rito alternativo comporta la consapevole accettazione di un circoscritto regime di impugnazione, e, richiamata a ulteriore conforto la specifica disciplina transitoria prevista per l'applicazione dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, aggiunge che rientra nel libero esercizio delle facoltà difensive la scelta da parte dell'imputato tra il giudizio ordinario, con i previsti ampi mezzi di impugnazione, e il giudizio pattizio, con i suoi benefici e con il previsto limitato regime di impugnazione.

Tuttavia, l'inevitabile margine di prevedibilità delle sanzioni amministrative accessorie e gli operati richiami ai principi costituzionali e convenzionali e alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU, quanto alla scelta del "patteggiamento" e alle rinunce o limitazioni in essa implicate a diritti e garanzie procedurali, non possono conferire, come si sostiene, tenuta costituzionale all'indicato restrittivo orientamento.

A parte, infatti, l'incerto contenuto e la non agevole controllabilità della categoria della ragionevole prevedibilità del limitato regime impugnatorio delle sanzioni amministrative accessorie all'atto della scelta del rito alternativo, detta opzione interpretativa omette un compiuto confronto, anche nella enunciata prospettiva, con il tema centrale della estraneità delle sanzioni amministrative accessorie all'accordo tra le parti, che solo implica una privazione - compensata per l'imputato del giudizio di colpevolezza e dei diritti e delle garanzie assicurati e tutelati nell'ordinario giudizio penale.

Tale privazione, invece, non è in linea con gli evocati principi costituzionali e sovranazionali quando non è controbilanciata, come evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, nè dai vantaggi conseguibili dal rito nè dai limitati poteri discrezionali di cui è dotato l'organo giudicante, al quale è richiesto non un vero e proprio giudizio ma un controllo sul progetto di decisione, derivante dall'accertamento compiuto dal pubblico ministero e dall'imputato e che trova la sintesi nell'accordo delle stesse parti.

La discrezionalità, già evidenziata come implicata nell'apprezzamento dell'applicazione e della determinazione della sanzione amministrativa accessoria, può, invece, essere anche ampia e determinare conseguenze anche incidenti sulle esigenze di vita dell'imputato e comunque afflittive, in diverso grado, a suo carico, in contrasto con disposizioni di legge e/o in mancanza di un apparato argomentativo ovvero in presenza di argomentazioni illogiche o contraddittorie.

E' consequenziale affermare che, per esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, sia esigibile un controllo di legittimità in relazione alla statuizione relativa alla disposta sanzione amministrativa accessoria, non recettiva di una non sussistente pattuizione e applicata, e legittimamente anche di ufficio, senza la interlocuzione dell'interessato, in un complesso, articolato e interconnesso sistema ordinamentale, in cui il principio del diritto al ricorso di legittimità, oltre che nel contenuto essenziale imposto dall'art. 111 Cost., comma 7, trova ampia tutela nell'art. 568 c.p.p., comma 2, in combinato disposto con l'art. 111 Cost., comma 6, e nella regula iuris della ricorribilità delle sentenze inappellabili (art. 444 c.p.p., comma 2), per i motivi di cui al comma 1, fissato dall'art. 606 c.p.p., comma 2.

13. Le conclusioni cui si è pervenuti circa la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, delle sanzioni amministrative accessorie che siano state applicate con la sentenza di "patteggiamento", vanno estese anche alla ipotesi della omessa applicazione delle sanzioni amministrative che, previste per la fattispecie penale giudicata, seguono di diritto alla sentenza di condanna e a quella di "patteggiamento", salve le possibili alternative tutele offerte dall'ordinamento, la cui natura e i cui limiti trovano la loro disciplina nelle pertinenti disposizioni che le prevedono.

14. Le argomentazioni svolte impongono, dunque, a norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3 l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 c.p.p.".

15. Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorso del Procuratore generale, ammissibile in rito, presenta profili di inammissibilità in dipendenza della genericità delle deduzioni che lo sorreggono.

15.1. Si rileva in fatto che con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha applicato a M.S. la pena concordata, sostituita, su richiesta dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, giudicando corretta la qualificazione giuridica del reato allo stesso contestato " p. e p. dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, 2^ ipotesi e art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies perchè quale minore degli anni 21/titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, circolava alla guida del veicolo Renault Clio targato (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (h. 03.19 l" rilevazione g/l 1.62 h. 03.29 2"rilevazione g/l 1.65). Con l'aggravante di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7", e ha disposto, ai sensi dell'art. 186, comma 2, stesso decreto, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, con differimento della sua esecuzione all'esito del lavoro di pubblica utilità.

15.2. Il Procuratore ricorrente, che si duole del mancato raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, procede da un dato di fatto, rappresentato dall'appartenenza a soggetto terzo del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, che trae dalla non disposta confisca del veicolo e dagli atti di polizia giudiziaria ("accertamenti urgenti dei c.c. di Salò in data 22.1.2017"), che richiama.

Tale dato - peraltro affermato e non introdotto nel giudizio di legittimità attraverso l'allegazione ovvero la integrale trascrizione degli atti evocati che lo comproverebbero - non risulta tuttavia indicato nel capo di imputazione, che, riportato nella intestazione della sentenza, contiene una compiuta descrizione del fatto, oltre alla corrispondente, e pur non rilevante, indicazione degli articoli di legge violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430; tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602) e, in tali termini, ha formato oggetto dell'accordo raggiunto dalle parti per l'applicazione della corrispondente pena e recepito dal giudice.

15.3. Pertanto, l'assunto omesso raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria, in quanto fondato sull'altruità del veicolo, è privo di correlazione con le ragioni della decisione, che ha applicato la pena patteggiata per il reato ascritto, alla quale si affianca per legge la sospensione della patente di guida per una durata prevista dalla legge nei suoi limiti edittali, soggetti ad aumenti rapportati alle ipotesi contestate e ritenute (conducente di età inferiore a ventuno anni/titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni: art. 186-bis, comma 1, lett. a); tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 grammi: art. 186-bis, comma 3, seconda ipotesi e art. 186, comma 2, lett. c)) e a diminuzioni in relazione alla natura della sentenza (applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: art. 222 c.p.p., comma 2-bis), non oggetto gli uni e le altre di alcuna specifica pertinente censura.

Nè conferisce specificità al ricorso il richiamo, che dovrebbe confermare la opposta doglianza, alla decisione di legittimità (Sez. 4, n. 9592 del 16/12/2015, deo. 2016, Calì, Rv. 266384), che, mentre ha riguardo al trattamento sanzionatorio per "le condotte di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), b) e c) (...) poste in essere da conducenti di età inferiore a ventuno anni, da neo-patentati o da chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose", non opera alcun riferimento al tema delle sanzioni amministrative accessorie.

15.4. Alla inammissibilità del ricorso, che si dichiara ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), non segue alcuna statuizione ex art. 616 c.p.p., adottabile nei soli confronti della "parte privata" che lo ha proposto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020
Avv. Antonino Sugamele

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