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Sentenza

Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esenzione – Nozione di “circostanze eccezionali” – “Passeggeri molesti” (Unruly passengers) – Invocabilità del verificarsi di una circostanza eccezionale per un volo non interessato dalla medesima – Nozione di “misure ragionevoli”.
Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esenzione – Nozione di “circostanze eccezionali” – “Passeggeri molesti” (Unruly passengers) – Invocabilità del verificarsi di una circostanza eccezionale per un volo non interessato dalla medesima – Nozione di “misure ragionevoli”.
Corte di Giustizia Europea 2020:460, C-74/19
11 GIUGNO 2020
L'art. 5 §.3 Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che il comportamento molesto di un passeggero che ha fatto sì che il comandante dell'aeromobile dirottasse il volo in questione verso un aeroporto diverso da quello di arrivo, al fine di procedere allo sbarco di tale passeggero e dei suoi bagagli, rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di detta disposizione, salvo qualora il vettore aereo operativo abbia contribuito al verificarsi di tale comportamento o abbia omesso di adottare le misure adeguate in considerazione dei segni precursori di un simile comportamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una «circostanza eccezionale» che ha inciso su un volo precedente operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo successivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi da parte del vettore aereo operativo interessato. Infine il fatto che un vettore aereo proceda al riavviamento di un passeggero, per il motivo che l'aeromobile che lo trasporta è stato interessato da una circostanza eccezionale, mediante un volo operato dal vettore stesso e che comporta che tale passeggero arrivi il giorno successivo a quello inizialmente previsto, non costituisce una «misura ragionevole» che esonera tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto agli artt. 5 §.1 Lett. c) e  7 §.1, salvo qualora non vi fosse nessun'altra possibilità di riavviamento diretto o non diretto con un volo operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo e che arrivasse meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato o qualora l'effettuazione di un simile riavviamento costituisse per il vettore aereo un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU:C:2019:288,204 e 2012:657 nelle rassegne del 5/4 e 15/3/19.
Avv. Antonino Sugamele

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